IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al  Governo  per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il
testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternita' e della paternita';
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela  e sostegno della maternita' e della paternita', approvato con
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
  Visto in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge n.
53  del 2000, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio
2003,  n.  3,  che  prevede la possibilita' di emanare entro due anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  testo  unico  disposizioni
correttive   del  medesimo,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi della delega;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2003;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del  Ministro  per  le  pari opportunita', di concerto con i Ministri
della salute e per la funzione pubblica;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Modifiche al Capo I
  1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con
decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n. 151, di seguito denominato:
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1  dopo  le parole: «determinato o» sono inserite le
seguenti: «utilizzare personale con contratto»;
    b) al  comma 2  dopo  le  parole:  «determinato e» e' inserita la
seguente: «l'utilizzazione».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.10,   commi   2   e   3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151  (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
          di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
          norma  dell'art.  15  della  legge 8 marzo 2000, n. 53), e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
          supplemento ordinario.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
          e  ne  fissa  la prima riunione. Autorizza la presentazione
          alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e  i  regolamenti.  Indice  il referendum popolare nei casi
          previsti dalla Costituzione.».
              - Il testo dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
          (Disposizioni  per  il  sostegno  della  maternita' e della
          paternita',  per  il  diritto alla cura e alla formazione e
          per   il  coordinamento  dei  tempi  delle  citta),  e'  il
          seguente:
              «Art.  15  (Testo  unico).  -  1.  Al fine di conferire
          organicita'  e  sistematicita'  alle  norme  in  materia di
          tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita',
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare un
          decreto   legislativo   recante   il   testo   unico  delle
          disposizioni  legislative  vigenti in materia, nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle
          norme;
                b) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
                c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa,  anche al fine di adeguare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                d) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non
          inserite nel testo unico , che restano comunque in vigore;
                e) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione
          delle stesse in apposito allegato al testo unico;
                f) esplicita   abrogazione   delle  norme  secondarie
          incompatibili  con le disposizioni legislative raccolte nel
          testo unico.
              2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
          e'  deliberato  dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
          con  apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere del
          Consiglio    di    Stato,   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari  permanenti,  che  esprimono  il  parere entro
          quarantacinque giorni dall'assegnazione.
              3.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  possono essere
          emanate,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi di
          cui  al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
          2, disposizioni correttive del testo unico».
              -  Per  il  decreto legislativo n. 151 del 2001, vedere
          nota al titolo.
              -   Il  testo  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri) e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  4  (Sostituzione  di lavoratrici e lavoratori in
          congedo).  -  1.  In  sostituzione  delle lavoratrici e dei
          lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni
          del  presente  testo  unico  ,  il  datore  di  lavoro puo'
          assumere  personale  con  contratto  a  tempo determinato o
          utilizzare  personale  con  contratto temporaneo, ai sensi,
          rispettivamente,  dell'art.  1,  secondo comma, lettera b),
          della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'art. 1, comma 2,
          lettera  c),  della  legge  24 giugno  1997,  n. 196, e con
          l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
              2.  L'assunzione  di  personale  a  tempo determinato e
          l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di
          lavoratrici  e  lavoratori in congedo ai sensi del presente
          testo  unico  puo'  avvenire  anche con anticipo fino ad un
          mese  rispetto  al  periodo  di  inizio  del congedo, salvo
          periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
              3.  Nelle  aziende  con meno di venti dipendenti, per i
          contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro  che  assume
          personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
          di  lavoratrici  e  lavoratori  in congedo, e' concesso uno
          sgravio   contributivo   del   50   per  cento.  Quando  la
          sostituzione  avviene  con  contratto di lavoro temporaneo,
          l'impresa   utilizzatrice   recupera   dalla   societa'  di
          fornitura  le  somme  corrispondenti allo sgravio da questa
          ottenuto.
              4.  Le  disposizioni  del  comma 3 trovano applicazione
          fino  al  compimento  di  un  anno di eta' del figlio della
          lavoratrice  o  del  lavoratore  in  congedo  o per un anno
          dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
              5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di
          cui  al  Capo  XI,  e'  possibile  procedere,  in  caso  di
          maternita'  delle suddette lavoratrici, e comunque entro il
          primo  anno  di  eta'  del  bambino  o  nel  primo  anno di
          accoglienza   del   minore   adottato   o  in  affidamento,
          all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di
          personale  temporaneo,  per  un  periodo  massimo di dodici
          mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.».