Art. 3.
Modifiche al Capo VI
1. La rubrica del Capo VI del testo unico e' sostituita dal
seguente: «Riposi, permessi e congedi».
2. Al comma 5 dell'articolo 42 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3,
della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
b) all'ultimo periodo le parole: «all'articolo 33» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente
testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,».
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 42, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art.
33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi
2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per
l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo
dicui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n.
53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.».