Art. 3.
                        Modifiche al Capo VI
  1. La  rubrica  del  Capo VI  del  testo  unico  e'  sostituita dal
seguente: «Riposi, permessi e congedi».
  2. Al   comma 5   dell'articolo 42   sono   apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3,
della  medesima  legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
    b) all'ultimo   periodo   le   parole:   «all'articolo  33»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo 33, comma 1, del presente
testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,».
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il  testo  dell'art. 42, comma 5, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «5.   La   lavoratrice  madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore  padre  o,  dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei
          fratelli  o  sorelle conviventi di soggetto con handicap in
          situazione  di  gravita'  di cui all'art. 3, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
          4,  comma  1,  della legge medesima da almeno cinque anni e
          che  abbiano  titolo  a fruire dei benefici di cui all'art.
          33,  comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi
          2   e   3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per
          l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo
          dicui  al  comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n.
          53,  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Durante il
          periodo  di  congedo, il richiedente ha diritto a percepire
          un'indennita'  corrispondente  all'ultima retribuzione e il
          periodo  medesimo  e'  coperto da contribuzione figurativa;
          l'indennita'  e la contribuzione figurativa spettano fino a
          un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
          il  congedo  di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
          annualmente,  a  decorrere dall'anno 2002, sulla base della
          variazione  dell'indice  Istat dei prezzi al consumo per le
          famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
          dal  datore  di  lavoro secondo le modalita previste per la
          corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I
          datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi   previdenziali  dovuti  all'ente  previdenziale
          competente.  Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
          privati,  compresi  quelli  per  i  quali  non  e' prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1979,  n.  663,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 febbraio  1980,  n.  33.  Il congedo fruito ai sensi del
          presente  comma alternativamente da entrambi i genitori non
          puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
          periodo  di  congedo entrambi i genitori non possono fruire
          dei  benefici  di  cui  all'art.  33, comma 1, del presente
          testo  unico  e  all'art.  33,  commi  2 e 3, della legge 5
          febbraio  1992,  n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
          ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.».