Art. 4.
Modifiche al Capo IX
1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» e'
inserita la seguente: «e».
2. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e
successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva
l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della cessazione
dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico e' inserito il
seguente:
«4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
Note all'art. 4:
- Il titolo del Capo IX del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente: «Divieto di licenziamento,
dimissioni e diritto al rientro».
- Il testo dell'art. 54, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal
lavoro, salvo il caso che sia sospesa lattivita'
dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche'
il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva
l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della
cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3,
lettera b).».
- Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del
posto). - 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro
previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di
conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove
erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in
altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al
compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o
a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del
congedo di paternita'.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di
lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro
nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al
momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo
comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa
di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».