Art. 4.
                        Modifiche al Capo IX
  1. Alla  rubrica  del  Capo  IX,  dopo  la  parola: «dimissioni» e'
inserita la seguente: «e».
  2. Al  comma  4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e
successive   modificazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  salva
l'ipotesi  di  collocamento  in  mobilita' a seguito della cessazione
dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».
  3. Dopo  il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico e' inserito il
seguente:
  «4-bis.  L'inosservanza  delle  disposizioni contenute nel presente
articolo   e'   punita   con   la   sanzione  amministrativa  di  cui
all'articolo 54,  comma 8.  Non  e'  ammesso  il  pagamento in misura
ridotta  di  cui  all'articolo 16  della  legge  24 novembre 1981, n.
689.».
 
          Note all'art. 4:
              -  Il titolo del Capo IX del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato,  e'  il  seguente:  «Divieto  di licenziamento,
          dimissioni e diritto al rientro».
              -  Il  testo  dell'art. 54, comma 4, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «4.  Durante  il  periodo nel quale opera il divieto di
          licenziamento,  la  lavoratrice non puo' essere sospesa dal
          lavoro,   salvo   il   caso   che  sia  sospesa  lattivita'
          dell'azienda  o del reparto cui essa e' addetta, sempreche'
          il   reparto   stesso   abbia   autonomia   funzionale.  La
          lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
          a  seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
          23  luglio  1991, n. 223, e successive modificazioni, salva
          l'ipotesi  di  collocamento  in  mobilita'  a seguito della
          cessazione  dell'attivita'  dell'azienda di cui al comma 3,
          lettera b).».
              -  Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  56  (Diritto al rientro e alla conservazione del
          posto).  -  1.  Al termine dei periodi di divieto di lavoro
          previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di
          conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
          rinuncino,  di rientrare nella stessa unita' produttiva ove
          erano  occupate  all'inizio  del periodo di gravidanza o in
          altra  ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al
          compimento  di  un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
          diritto  di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o
          a mansioni equivalenti.
              2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche
          al  lavoratore  al  rientro al lavoro dopo la fruizione del
          congedo di paternita'.
              3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
          disciplinati  dal presente testo unico, la lavoratrice e il
          lavoratore  hanno  diritto  alla conservazione del posto di
          lavoro  e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro
          nella  stessa  unita'  produttiva  ove  erano  occupati  al
          momento  della  richiesta,  o in altra ubicata nel medesimo
          comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti alle
          mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
              4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
          di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  fino  a un anno
          dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
              4-bis.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
          presente  articolo e' punita con la sanzione amministrativa
          di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
          misura  ridotta  di cui all'art. 16 della legge 24 novembre
          1981, n. 689.».