Art. 5.
                         Modifiche al Capo X
  1. Al  comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n.
230, o» e' inserita la seguente: «utilizzati».
  2. All'articolo 64  del  testo  unico  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) la  rubrica  dell'articolo 64  e'  sostituita  dalla seguente:
«Lavoratrici  iscritte  alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
    b) al  comma  2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal
fine,  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e'
disciplinata  tale  estensione  nei  limiti delle risorse rinvenienti
dallo  specifico  gettito  contributivo.  Fino ad eventuali modifiche
apportate  con  il  predetto provvedimento, si applica il decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.».
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo  dell'art. 57, comma 1, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «1.  Ferma  restando  la  titolarita'  del  diritto  ai
          congedi  di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e
          ai  lavoratori  assunti dalle amministrazioni pubbliche con
          contratto  a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile
          1962,   n.  230,  o  utilizzati  con  contratto  di  lavoro
          temporaneo,  di  cui  alla  legge  24 giugno  1997, n. 196,
          spetta   il   trattamento   economico  pari  all'indennita'
          prevista   dal  presente  testo  unico  per  i  congedi  di
          maternita', di paternita' e parentali, salvo che i relativi
          ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.».
              -  Il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  64 (Lavoratri iscritte alla gestione separata di
          cui  all'art.  2,  comma  26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335).  -  1.  In  materia  di tutela della maternita', alle
          lavoratrici  di  cui  all'art.  2,  comma  26 della legge 8
          agosto   1995,   n.   335,  non  iscritte  ad  altre  forme
          obbligatorie,  si applicano le disposizioni di cui al comma
          16  dell'art.  59  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
          successive modificazioni.
              2.  Ai  sensi  del  comma  12  dell'art. 80 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  la  tutela  della  maternita'
          prevista  dalla  disposizione  di  cui  al comma 16, quarto
          periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          avviene  nelle  forme  e  con  le modalita' previste per il
          lavoro dipendente. A tal fine, con decreto del Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' disciplinata
          tale  estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
          specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche
          apportate  con  il  predetto  provvedimento,  si applica il
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          del 4 aprile 2002.».
              -  Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare), e' il seguente:
              «26.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
              -  Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  4 aprile 2002 (Attuazione
          dell'art.  80,  comma  12, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388.  Tutela  relativa  alla  maternita' ed agli assegni al
          nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di
          cui  all'art.  2,  comma  26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 136 del
          12 giugno 2002.