Art. 5.
Modifiche al Capo X
1. Al comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n.
230, o» e' inserita la seguente: «utilizzati».
2. All'articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 64 e' sostituita dalla seguente:
«Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal
fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti
dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche
apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.».
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 57, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«1. Ferma restando la titolarita' del diritto ai
congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e
ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con
contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro
temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196,
spetta il trattamento economico pari all'indennita'
prevista dal presente testo unico per i congedi di
maternita', di paternita' e parentali, salvo che i relativi
ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.».
- Il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 64 (Lavoratri iscritte alla gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335). - 1. In materia di tutela della maternita', alle
lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme
obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma
16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternita'
prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto
periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
avviene nelle forme e con le modalita' previste per il
lavoro dipendente. A tal fine, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata
tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche
apportate con il predetto provvedimento, si applica il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 4 aprile 2002.».
- Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), e' il seguente:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 4 aprile 2002 (Attuazione
dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Tutela relativa alla maternita' ed agli assegni al
nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
12 giugno 2002.