Art. 6.
Modifiche al Capo XI
1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento
economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo
trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui
all'articolo 35»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari.».
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 69 (Congedo parentale). - 1. Alle lavoratrici di
cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal
1° gennaio e' esteso il diritto al congedo parentale di cui
all'art. 32, compresi il relativo trattamento economico e
il trattamento previdenziale di cui all'art. 35,
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo
anno di vita del bambino.
1-bis. - Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o
affidatari.».