Art. 6. Modifiche al Capo XI 1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 69 (Congedo parentale). - 1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'art. 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'art. 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. 1-bis. - Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».