Art. 7.
Modifiche al Capo XII
1. Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico le parole: «a una
cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad
un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».
2. All'articolo 71 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle
seguenti: «dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti»;
b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite
dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»;
c) al comma 4 le parole: «Le competenti casse di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle
seguenti: «I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti».
3. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico le parole: «alla
competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente
che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».
4. Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico le parole: «alla
competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente
che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 70, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che
gestisce forme obbligatorie di previdenza cui alla tabella
D allegata al presente testo unico, e' corrisposta
un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la
data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.».
- Il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente;
«Art. 71 (Termini e modalita' della domanda). -1.
L'indennita' di cui all'art. 70 e' corrisposta,
indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attivita'
dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito
di apposita domanda presentata dall'interessata a partire
dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il
termine perentorio di cenottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata
da certificato medico comprovante la data di inizio della
gravidanza e quella presunta del parto, nonche' dalla
dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente
della Repubbhica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
l'inesistenza del diritto alle indennita' di maternita' di
cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI.
3. L'indennita' di maternita' spetta in misura intera
anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di
gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o
volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della
legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie
di previdenza in favore dei liberi professionisti
provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.».
- Il testo dell'art. 72, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«2. La domanda, in carta libera deve essere presentata
dalla madre al competente ente che gestisce forme
obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti entro il termine perentorio di centottanta
giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da
idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per
qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.».
- Il testo dell'art. 73, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«2. La domanda deve essere corredata da certificato
medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni
sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione
della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della
legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al
competente ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti, entro il
termine perentorio di centottanta giorni dalla data
dell'interruzione della gravidanza.».