Art. 7.
                        Modifiche al Capo XII
  1. Al  comma 1  dell'articolo 70  del testo unico le parole: «a una
cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad
un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».
  2. All'articolo  71  del  testo  unico  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e
assistenza   per  i  liberi  professionisti»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «dal  competente  ente  che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti»;
    b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite
dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»;
    c) al  comma 4  le  parole:  «Le competenti casse di previdenza e
assistenza   per  i  liberi  professionisti»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «I  competenti  enti  che gestiscono forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti».
  3. Al  comma 2  dell'articolo 72  del  testo unico le parole: «alla
competente   cassa   di   previdenza   e   assistenza  per  i  liberi
professionisti»  sono  sostituite dalle seguenti: «al competente ente
che  gestisce  forme  obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».
  4. Al  comma 2  dell'articolo 73  del  testo unico le parole: «alla
competente   cassa   di   previdenza   e   assistenza  per  i  liberi
professionisti»  sono  sostituite dalle seguenti: «al competente ente
che  gestisce  forme  obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  testo  dell'art. 70, comma 1, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che
          gestisce  forme obbligatorie di previdenza cui alla tabella
          D   allegata   al  presente  testo  unico,  e'  corrisposta
          un'indennita'  di  maternita' per i due mesi antecedenti la
          data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.».
              -  Il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente;
              «Art.  71  (Termini  e  modalita'  della  domanda). -1.
          L'indennita'   di   cui   all'art.   70   e'   corrisposta,
          indipendentemente  dall'effettiva astensione dall'attivita'
          dal  competente  ente  che  gestisce  forme obbligatorie di
          previdenza  in  favore dei liberi professionisti, a seguito
          di  apposita  domanda presentata dall'interessata a partire
          dal  compimento  del  sesto  mese di gravidanza ed entro il
          termine perentorio di cenottanta giorni dal parto.
              2.  La  domanda, in carta libera, deve essere corredata
          da  certificato  medico comprovante la data di inizio della
          gravidanza  e  quella  presunta  del  parto,  nonche' dalla
          dichiarazione  redatta  ai sensi del decreto del Presidente
          della  Repubbhica  28 dicembre  2000,  n.  445,  attestante
          l'inesistenza  del diritto alle indennita' di maternita' di
          cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI.
              3.  L'indennita'  di maternita' spetta in misura intera
          anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di
          gravidanza,  questa  sia  interrotta per motivi spontanei o
          volontari,  nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della
          legge 22 maggio 1978, n. 194.
              4.  I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie
          di   previdenza   in   favore   dei  liberi  professionisti
          provvedono   d'ufficio   agli  accertamenti  amministrativi
          necessari.».
              -  Il  testo  dell'art. 72, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «2.  La domanda, in carta libera deve essere presentata
          dalla   madre   al   competente  ente  che  gestisce  forme
          obbligatorie   di   previdenza   in   favore   dei   liberi
          professionisti  entro  il termine perentorio di centottanta
          giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da
          idonee  dichiarazioni,  ai sensi del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  attestanti
          l'inesistenza  del  diritto  a indennita' di maternita' per
          qualsiasi  altro titolo e la data di effettivo ingresso del
          bambino nella famiglia.».
              -  Il  testo  dell'art. 73, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «2.  La  domanda  deve  essere corredata da certificato
          medico,  rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni
          sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione
          della  gravidanza,  spontanea  o volontaria, ai sensi della
          legge  22  maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al
          competente   ente   che   gestisce  forme  obbligatorie  di
          previdenza  in  favore  dei liberi professionisti, entro il
          termine   perentorio   di  centottanta  giorni  dalla  data
          dell'interruzione della gravidanza.».