Art. 8.
Modifiche al Capo XV
1. All'articolo 83 del testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
«2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui
all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono
forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti,
la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del
trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti
medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad
esercitare la vigilanza sul relativo ente.
3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli
enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che
attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e
prestazioni erogate.».
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 83 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 83 (Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
delle libere professioniste). - 1. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede
con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il
contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice
di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui
all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita'
di cui all'art. 78, per gli enti comunque denominati che
gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei
liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi
dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita'
avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' con gli altri Ministeri rispettivamente competenti
ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.
3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al
comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea
documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra
contributi versati e prestazioni erogate.».