Art. 8.
                        Modifiche al Capo XV
  1. All'articolo 83  del  testo  unico i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
  «2. A  seguito  della  riduzione  degli  oneri di maternita' di cui
all'articolo 78,  per  gli  enti  comunque  denominati che gestiscono
forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti,
la  ridefinizione  dei  contributi  dovuti dagli iscritti ai fini del
trattamento  di  maternita'  avviene  mediante  delibera  degli  enti
medesimi,  approvata  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche'   con  gli  altri  Ministeri  rispettivamente  competenti  ad
esercitare la vigilanza sul relativo ente.
  3. Ai  fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli
enti  presentano  ai  Ministeri  vigilanti  idonea documentazione che
attesti   la  situazione  di  equilibrio  tra  contributi  versati  e
prestazioni erogate.».
 
          Nota all'art. 8:
              -  Il testo dell'art. 83 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art. 83 (Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
          delle  libere  professioniste).  -  1. Alla copertura degli
          oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede
          con  un  contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse
          di  previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il
          contributo  e'  annualmente rivalutato con lo stesso indice
          di  aumento  dei  contributi  dovuti in misura fissa di cui
          all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
          modificazioni.
              2.  A seguito della riduzione degli oneri di maternita'
          di  cui  all'art.  78, per gli enti comunque denominati che
          gestiscono  forme  obbligatorie di previdenza in favore dei
          liberi  professionisti,  la  ridefinizione  dei  contributi
          dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita'
          avviene  mediante  delibera  degli enti medesimi, approvata
          dal  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          nonche'  con gli altri Ministeri rispettivamente competenti
          ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.
              3.  Ai  fini dell'approvazione della delibera di cui al
          comma  2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea
          documentazione  che attesti la situazione di equilibrio tra
          contributi versati e prestazioni erogate.».