Art. 9.
                        Modifiche al Capo XVI
  1. All'articolo 85  del  testo  unico  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma 2 la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) il
decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile
2002;»;
    b) al  comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis)
il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000,
n. 452, e successive modificazioni.».
  2. All'articolo 86  del  testo  unico  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) alla  lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17
e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»;
    b) dopo   il   comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Le
disposizioni  di  cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000,
n.  53,  non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal
presente testo unico.».
 
          Note all'art. 9:
              -  Il  testo  dell'art. 85, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «2.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti
          disposizioni regolamentari:
                a) il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          31 dicembre 1971, n. 1403;
                b) il   decreto   del   Presidente  della  Repubbhica
          25 novembre  1976,  n. 1026, ad eccezione degli articoli 1,
          11 e 21;
                c) il comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente
          della Repubbhica 11 luglio 1980, n. 382;
                d) il  comma  2,  dell'art. 20-quinquies e il comma 2
          dell'art.   25-quater  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
                e) il decreto 2 giugno 1982 del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale;
                f) il  decreto 23 maggio 1991 del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale;
                g) l'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della
          sua  abrogazione  cosi'  come prevista dalla lettera c) del
          comma  1,  dell'art.  10  del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 287;
                h) il   decreto  6  marzo  1995  del  Ministro  della
          sanita';
                i) il  comma  4 dell'art. 8 e il comma 3 dell'art. 19
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 dicembre
          1997, n. 465;
                j) il  comma 2 dell'art. 7 del decreto 25 marzo 1998,
          n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                k)  il  decreto Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali 4 aprile 2002;
                l)  il  comma  1 dell'art. 1 del decreto 10 settembre
          1998 del Ministro della sanita';
                m) gli  articoli 1  e  3 del decreto 12 febbraio 1999
          del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                n) il comma 2 dell'art. 6 del decreto 30 aprile 1999,
          n.  224  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica;
                o) il decreto 4 agosto 1999 del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale;
                p) il comma 6 dell'art. 42 del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
                q) il  decreto  20 dicembre 1999, n. 553 del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale;
                r) il  decreto  24  aprile  2000  del  Ministro della
          sanita'.
                r-bis) Il  decreto  del  Ministro per la solidarieta'
          sociale   21   dicembre   2000,   n.   452   e   successive
          modificazioni.».
              - Il testo del decreto del Ministro per la solidarieta'
          sociale  21 dicembre  2000,  n.  452  (Regolamento  recante
          disposizioni  in  materia di assegni di maternita' e per il
          nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 23
          dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge
          23  dicembre  1998,  n.  448), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81.
              -  Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art. 86 (Disposizioni abrogate). - 1. Restano abrogate
          le seguenti disposizioni:
                a) gli  articoli  18 e 19 della legge 26 aprile 1934,
          n. 653;
                b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
              2.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo
          unico,   sono   abrogate,   in   particolare,  le  seguenti
          disposizioni legislative:
                a) la  legge  30  dicembre 1971, n. 1204 e successive
          modificazioni;
                b) il  secondo  comma  dell'art.  3;  i  commi 1 e 2,
          lettere  a) e b), dell'art. 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter
          e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
                c) la  lettera  n)  del comma 3 dell'art. 31 e l'art.
          39-quater  della  legge  4 maggio  1983, n. 184, nonche' le
          parole e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n.
          903,  si  applicano  anche  agli affidatari di cui al comma
          precedente  del  secondo  comma  dell'art.  80  della legge
          4 maggio 1983, n. 184;
                d) il  comma  4  dell'art. 31 della legge 28 febbraio
          1986, n. 41;
                e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
                f) l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi'
          come  modificato  dall'art.  3  del  decreto-legge 6 maggio
          1994,  n.  271,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          6 luglio 1994, n. 433;
                g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
                h) l'art.  8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
          n. 166;
                i) il  comma  1  dell'art.  33 della legge 5 febbraio
          1992, n. 104;
                j) commi  1  e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 503;
                k) i  commi  3,  4  e 5 dell'art. 6 del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
                l)  il  comma  2  dell'art. 2 del decreto legislativo
          9 settembre 1994, n. 566;
                m) l'art.  69  del decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n. 230;
                n) l'art.  2  del  decreto  legislativo  16 settembre
          1996, n. 564;
                o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
                p) il  comma  15  dell'art. 8 del decreto legislativo
          1° dicembre 1997, n. 468;
                q) l'art.  66  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          cosi'  come  modificato  dagli articoli 50 e 63 della legge
          17 maggio 1999, n. 144;
                r) i  commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 49
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
                s) i  commi  2  e  3  dell'art.  4  e  i  commi 2 e 3
          dell'art. 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
                t) il comma 5 dell'art. 3, il comma 4-bis dell'art. 4
          e  l'art.  10  e  i  commi 2 e 3 dell'art. 12, salvo quanto
          previsto  dalla lettera dd) dell'art. 85 del presente testo
          unico, e l'art. 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
                u) i   commi   10  e  11  dell'art.  80  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388.
              3.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo
          unico,    sono    abrogate    le    seguenti   disposizioni
          regolamentari:
                a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente
          della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
              3-bis.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 17 e 18
          della  legge  8 marzo  2000,  n.  53,  non si applicano con
          riferimento  ai  congedi  disciplinati  dal  presente testo
          unico.».