Art. 9. Modifiche al Capo XVI 1. All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;»; b) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis) il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni.». 2. All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.».
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 85, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari: a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403; b) il decreto del Presidente della Repubbhica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21; c) il comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubbhica 11 luglio 1980, n. 382; d) il comma 2, dell'art. 20-quinquies e il comma 2 dell'art. 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; e) il decreto 2 giugno 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; f) il decreto 23 maggio 1991 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; g) l'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione cosi' come prevista dalla lettera c) del comma 1, dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; h) il decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanita'; i) il comma 4 dell'art. 8 e il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465; j) il comma 2 dell'art. 7 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; k) il decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002; l) il comma 1 dell'art. 1 del decreto 10 settembre 1998 del Ministro della sanita'; m) gli articoli 1 e 3 del decreto 12 febbraio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; n) il comma 2 dell'art. 6 del decreto 30 aprile 1999, n. 224 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica; o) il decreto 4 agosto 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; p) il comma 6 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; q) il decreto 20 dicembre 1999, n. 553 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; r) il decreto 24 aprile 2000 del Ministro della sanita'. r-bis) Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni.». - Il testo del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81. - Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 86 (Disposizioni abrogate). - 1. Restano abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653; b) la legge 26 agosto 1950, n. 860. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative: a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni; b) il secondo comma dell'art. 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'art. 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; c) la lettera n) del comma 3 dell'art. 31 e l'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente del secondo comma dell'art. 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184; d) il comma 4 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546; f) l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433; g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379; h) l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166; i) il comma 1 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; j) commi 1 e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; k) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; l) il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566; m) l'art. 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; n) l'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564; o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645; p) il comma 15 dell'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; q) l'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144; r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; s) i commi 2 e 3 dell'art. 4 e i commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24; t) il comma 5 dell'art. 3, il comma 4-bis dell'art. 4 e l'art. 10 e i commi 2 e 3 dell'art. 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'art. 85 del presente testo unico, e l'art. 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53; u) i commi 10 e 11 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari: a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026. 3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.».