Art. 3.
          Ulteriori modificazioni al decreto del Presidente
               della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
  1.  Nel  comma  3,  lettera  c),  dell'articolo  01 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  26 marzo  1977,  n.  235,  introdotto
dall'articolo  9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, le
parole:  «le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti
la  rete  di  trasmissione nazionale» sono sostituite dalle seguenti:
«le  reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete
di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV».
  2.  All'articolo  10, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, cosi' come modificato dall'articolo
19  del  decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) nell'alinea sono soppresse le parole: «, al fine di concorrere
al   conseguimento   delle   finalita'   di   cui   al   primo  comma
dell'articolo 9,»;
    b) nella  lettera  a)  sono soppresse le parole: «e coordinamento
tecnico  dell'attuazione  delle  deliberazioni  del  comitato  di cui
all'articolo 9»;
    c) nella  lettera  c)  sono soppresse le parole: «ed indicate nel
piano tecnico di cui all'articolo 9, comma terzo, n. 2)».
 
          Note all'art. 3:
              - Il  testo  della  lettera c) del comma 3 dell'art. 01
          del  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
          n.  235,  introdotto  dall'art.  9  del decreto legislativo
          11 novembre  1999,  n.  463,  modificato  dal  decreto qui'
          pubblicato e' il seguente:
              «3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e
          compiti: a) e b) omissis.
              c)  la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti di
          produzione  di  energia elettrica da fonti convenzionali di
          potenza  superiore  a 300 MW termici nonche' le reti per il
          trasporto  dell'energia  elettrica  costituenti  la rete di
          trasmissione  nazionale  con  tensione  superiore a 150 KV,
          l'emanazione  delle  relative  norme  tecniche e le reti di
          livello  nazionale  di  gasdotti con pressione di esercizio
          superiore a 40 bar e oleodotti;».
              Il  testo  del primo comma dell'art. 10 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 marzo  1977, n. 235, gia'
          modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 11 novembre
          1999,  n.  463, e come ulteriormente modificato dal decreto
          qui pubblicato e' il seguente:
              «Le  province costituiscono enti strumentali, dotati di
          personalita'   giuridica  e  di  autonomia  imprenditoriale
          ovvero societa' a prevalente capitale pubblico, provinciale
          o locale, con i seguenti compiti:
                a) esercizio   delle   attivita'  elettriche  di  cui
          all'art. 1;
                b) controllo  tecnico  delle aziende di distribuzione
          per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui
          alla  precedente  lettera a)  ed  in  ordine all'osservanza
          delle norme tecniche vigenti;
                c) costruzione    e    gestione    delle   linee   di
          interconnessione  ad  alta  tensione  comprese  le relative
          sottostazioni   di  trasformazione  per  la  consegna  alle
          aziende  distributrici al fine di assicurare l'interscambio
          nel  territorio provinciale, nonche' acquisizione dall'Enel
          delle  linee  aventi  la  stessa funzione, estendendosi per
          tale  acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5
          e 7;
                d) assistenza  tecnica  ed  amministrativa  e servizi
          comuni a favore delle aziende distributrici;
                e) altri compiti attribuiti dalle province.».