Art. 3. Ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 1. Nel comma 3, lettera c), dell'articolo 01 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, le parole: «le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV». 2. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, cosi' come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea sono soppresse le parole: «, al fine di concorrere al conseguimento delle finalita' di cui al primo comma dell'articolo 9,»; b) nella lettera a) sono soppresse le parole: «e coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'articolo 9»; c) nella lettera c) sono soppresse le parole: «ed indicate nel piano tecnico di cui all'articolo 9, comma terzo, n. 2)».
Note all'art. 3: - Il testo della lettera c) del comma 3 dell'art. 01 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, modificato dal decreto qui' pubblicato e' il seguente: «3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti: a) e b) omissis. c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonche' le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;». Il testo del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, gia' modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: «Le province costituiscono enti strumentali, dotati di personalita' giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero societa' a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti: a) esercizio delle attivita' elettriche di cui all'art. 1; b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti; c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonche' acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione, estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7; d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici; e) altri compiti attribuiti dalle province.».