Art. 4 Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 1. Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e' sostituito dalla seguente: "c) Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Marzano, Ministro delle attivita' produttive Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli