Art. 4
              Modificazioni all'articolo 5 del decreto
        del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381

  1.  Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  22 marzo 1974, n. 381, inserito dall'articolo 2, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  11 novembre 1999, n. 463, e'
sostituito dalla seguente:
    "c)  Le  province  possono  avvalersi del Registro italiano dighe
(RID)  per  l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e
per  la  vigilanza  sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
spettanti  ai  concessionari  con riferimento alle dighe di ritenuta,
alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri
di  altezza  e  che  determinano  volume di invaso inferiore o pari a
1.000.000  di  metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri
di  altezza  o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000
di  metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID;
in  tale  ultimo  caso  si  osserva,  altresi',  la normativa tecnica
statale relativa alla progettazione e alla costruzione.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 aprile 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli