IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente le norme generali
sulla  partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
  Vista  la  direttiva  92/43/CEE  del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa  alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
  Visto  l'articolo  4  della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dell'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria  1993,  che autorizza l'attuazione, in via regolamentare,
tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n.  357,  recante regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa  alla  conservazione  degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche;
  Vista  la  procedura  di  infrazione  1999/2180  che la Commissione
europea  ha  avviato  nei  confronti  dello  Stato  italiano  per non
corretta  trasposizione  nella  normativa  nazionale  della direttiva
92/43/CEE;
  Ritenuto   necessario   adeguare  in  modo  puntuale  la  normativa
nazionale  alle  disposizioni comunitarie, tenuto conto dei rilievi e
delle  osservazioni  contenute nella procedura d'infrazione, nonche',
contestualmente,   delle   modificazioni  apportate  dalla  direttiva
97/62/CE del Consiglio, del 27 ottobre 1997;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2002;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 25 luglio 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i   Ministri   per   gli   affari  regionali,  degli  affari  esteri,
dell'economia e delle finanze e della giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1.  All'articolo  l del decreto del Presidente della Repubblica, n.
357  del  1997  e'  aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Gli
allegati  A,  B,  C,  D,  E, F e G costituiscono parte integrante del
presente regolamento.».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri».  L'art.  17, comma 1, cosi'
          recita:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              -  La  legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
          comunitari».
              -  La  direttiva 92/43/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L. 206 del 22 luglio 1992.
              -   La   legge   22 febbraio   1994,   n.   146,  reca:
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge   comunitaria   1993»,   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 marzo 1994, n. 52, S.O. L'art. 4 cosi' recita:
              «Art.  4  (Attuazione  di  direttive comunitarie in via
          regolamentare).  -  1. Il Governo e' autorizzato ad attuare
          in  via  regolamentare,  a norma degli articoli 3, comma 1,
          lettera  c),  e  4  della  legge  9 marzo  1989,  n, 86, le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando  anche  il  disposto dell'art. 5, comma 1, della
          medesima legge n. 86 del 1989.
              2.  Gli  schemi  di  regolamento per l'attuazione delle
          direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato D sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari  ai  sensi  dell'art.  4, comma 4, della legge
          9 marzo  1989,  n.  86,  come  sostituito dall'art. 3 della
          presente legge.».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          8 settembre   1997,  n.  357,  reca:  «Regolamento  recante
          attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa  alla
          conservazione   degli   habitat  naturali  e  seminaturali,
          nonche' della flora e della fauna selvatiche».
              - La direttiva 97/62/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L.
          305 dell'8 novembre 1997.
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
          dell'art.   1,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  1  (Campo  di  applicazione).  -  1. Il presente
          regolamento  disciplina  le  procedure per l'adozione delle
          misure   previste   dalla   direttiva  92/43/CEE  "Habitat"
          relativa   alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
          seminaturali  e  della  flora  e della fauna selvatiche, ai
          fini  della  salvaguardia  della  biodiversita' mediante la
          conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato
          A  e  delle  specie della flora e della fauna indicate agli
          allegati B, D ed E al presente regolamento.
              2.  Le  procedure disciplinate dal presente regolamento
          sono  intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino,
          in  uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat
          naturali  e  delle  specie  di  fauna e flora selvatiche di
          interesse comunitario.
              3.  Le  procedure disciplinate dal presente regolamento
          tengono   conto   delle   esigenze  economiche,  sociali  e
          culturali, nonche' delle particolarita' regionali e locali.
              4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono all'attuazione degli
          obiettivi  del  presente regolamento nel rispetto di quanto
          previsto  dai  rispettivi statuti e dalle relative norme di
          attuazione.
              4-bis.  Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono
          parte integrante del presente regolamento.».