Art. 10.
        Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1.  All'articolo  10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il  comma  1  e'  sostituito dal seguente: «1. Qualora risulti
necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti
parco  nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee guida di cui
all'articolo  7,  comma  1,  adeguate  misure per rendere il prelievo
nell'ambiente  naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora
selvatiche  di  cui  all'allegato  E,  nonche'  il loro sfruttamento,
compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di
conservazione soddisfacente.»;
    b) al  comma  2  le parole da: «, in particolare» fino a: «di cui
all'articolo 7» sono soppresse.
 
          Nota all'art. 10:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
          dell'art.   10,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  10  (Prelievi).  - 1. Qualora risulti necessario
          sulla  base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti
          parco  nazionali  stabiliscono,  in  conformita' alle linee
          guida  di  cui  all'art.  7,  comma  1, adeguate misure per
          rendere  il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari
          delle   specie   di   fauna   e  flora  selvatiche  di  cui
          all'allegato  E,  nonche' il loro sfruttamento, compatibile
          con  il  mantenimento delle suddette specie in uno stato di
          conservazione soddisfacente.
              2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare:
                a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati
          settori;
                b) il   divieto  temporaneo  o  locale  di  prelevare
          esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate
          popolazioni;
                c) la  regolamentazione  dei  periodi e dei metodi di
          prelievo;
                d) l'applicazione,  all'atto  del  prelievo, di norme
          cinegetiche   o   alieutiche   che   tengano   conto  della
          conservazione delle popolazioni in questione;
                e) l'istituzione  di  un sistema di autorizzazioni di
          prelievi o di quote;
                f)  la regolamentazione dell'acquisto, della vendita,
          del  possesso  o  del trasporto finalizzato alla vendita di
          esemplari;
                g) l'allevamento  in  cattivita'  di  specie animali,
          nonche'  la  riproduzione artificiale di specie vegetali, a
          condizioni   rigorosamente  controllate,  onde  ridurne  il
          prelievo nell'ambiente naturale;
                h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
              3.  Sono  in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura
          non  selettivi  suscettibili  di  provocare  localmente  la
          scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillita' delle
          specie, di cui all'allegato E, e in particolare:
                a) l'uso   dei   mezzi  di  cattura  e  di  uccisione
          specificati nell'allegato F, lettera a);
                b) qualsiasi  forma  di  cattura  e  di uccisione con
          l'ausilio  dei  mezzi  di  trasporto di cui all'allegato E,
          lettera b)».