Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.»; b) al comma 2 le parole da: «, in particolare» fino a: «di cui all'articolo 7» sono soppresse.
Nota all'art. 10: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 10, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 10 (Prelievi). - 1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee guida di cui all'art. 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente. 2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare: a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori; b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni; c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo; d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione; e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote; f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari; g) l'allevamento in cattivita' di specie animali, nonche' la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale; h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate. 3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillita' delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare: a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a); b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato E, lettera b)».