Art. 11. Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi l e 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»; b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per operazioni» sono soppresse le seguenti: «di riproduzione».
Nota all'art. 11: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 11, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 11 (Deroghe). - 1. Il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, puo' autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalita': a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprieta'; c) nell'interesse della sanita' e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente; d) per finalita' didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D. 2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillita', e in particolare: a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a); b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b). 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovra' indicare: a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati; b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione; c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe; d) l'autorita' competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonche' i servizi e gli addetti all'esecuzione; e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti».