Art. 11.
         Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1.  All'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai  commi l e 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;
    b) al  comma 1, lettera d), dopo le parole: «per operazioni» sono
soppresse le seguenti: «di riproduzione».
 
          Nota all'art. 11:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
          dell'art.   11,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  11 (Deroghe). - 1. Il Ministero dell'ambiente, e
          della   tutela   del   territorio  sentiti  per  quanto  di
          competenza   il  Ministero  per  le  politiche  agricole  e
          l'Istituto   nazionale   per   la   fauna  selvatica,  puo'
          autorizzare  le  deroghe  alle  disposizioni  previste agli
          articoli 8,  9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione
          che  non  esista  un'altra soluzione valida e che la deroga
          non   pregiudichi   il   mantenimento,   in  uno  stato  di
          conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie
          interessata  nella  sua area di distribuzione naturale, per
          le seguenti finalita':
                a) per  proteggere  la  fauna e la flora selvatiche e
          conservare gli habitat naturali;
                b) per  prevenire  danni gravi, specificatamente alle
          colture,  all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico,
          alle acque ed alla proprieta';
                c) nell'interesse  della  sanita'  e  della sicurezza
          pubblica   o  per  altri  motivi  imperativi  di  rilevante
          interesse  pubblico,  inclusi  motivi  di  natura sociale o
          economica,  o  tali  da  comportare conseguenze positive di
          primaria importanza per l'ambiente;
                d) per   finalita'   didattiche   e  di  ricerca,  di
          ripopolamento  e  di  reintroduzione  di  tali specie e per
          operazioni  necessarie a tal fine, compresa la riproduzione
          artificiale delle piante;
                e) per   consentire,   in   condizioni  rigorosamente
          controllate,  su  base  selettiva  e in misura limitata, la
          cattura  o  la  detenzione  di un numero limitato di taluni
          esemplari delle specie di cui all'allegato D.
              2.  Qualora  le  deroghe,  di  cui  al  comma  1, siano
          applicate  per  il prelievo, la cattura o l'uccisione delle
          specie  di  cui  all'allegato  D, lettera a), sono comunque
          vietati  tutti  i  mezzi  non  selettivi,  suscettibili  di
          provocarne   localmente   la  scomparsa  o  di  perturbarne
          gravemente la tranquillita', e in particolare:
                a) l'uso   dei   mezzi  di  cattura  e  di  uccisione
          specificati nell'allegato F, lettera a);
                b) qualsiasi  forma  di  cattura  e  di uccisione con
          l'ausilio  dei  mezzi  di  trasporto di cui all'allegato F,
          lettera b).
              3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  trasmette  alla  Commissione  europea, ogni due
          anni,  una  relazione  sulle  deroghe  concesse, che dovra'
          indicare:
                a) le  specie alle quali si applicano le deroghe e il
          motivo  della  deroga,  compresa la natura del rischio, con
          l'indicazione  eventuale  delle  soluzioni  alternative non
          accolte e dei dati scientifici utilizzati;
                b)  i  mezzi,  i  sistemi  o i metodi di cattura o di
          uccisione  di  specie animali autorizzati ed i motivi della
          loro autorizzazione;
                c) le  circostanze  di  tempo  e  di luogo che devono
          regolare le deroghe;
                d) l'autorita'    competente   a   dichiarare   e   a
          controllare  che le condizioni richieste sono soddisfatte e
          a  decidere  quali mezzi, strutture o metodi possono essere
          utilizzati,  i loro limiti, nonche' i servizi e gli addetti
          all'esecuzione;
                e) le  misure  di  controllo  attuate  ed i risultati
          ottenuti».