Art. 12.
        Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357
del 1997 e' sostituito dal seguente:
  «Art.   12   (Introduzioni  e  reintroduzioni). - 1.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per
le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica,  per  quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti
permanenti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la
reintroduzione  e  il  ripopolamento  delle  specie  autoctone di cui
all'allegato  D  e delle specie di cui all'allegato I della direttiva
79/409/CEE.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
nonche'  gli  Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti
gli  enti  locali  interessati  e  dopo un'adeguata consultazione del
pubblico    interessato    dall'adozione    del    provvedimento   di
reintroduzione,  sulla  base  delle  linee  guida  di cui al comma 1,
autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone
comunicazione   al   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  presentando  allo stesso Ministero apposito studio che
evidenzi  che  tale  reintroduzione  contribuisce  in modo efficace a
ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.
  3.   Sono   vietate   la   reintroduzione,   l'introduzione   e  il
ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.».
 
          Nota all'art. 12:
              - Per la direttiva 79/409/CEE, vedi note all'art. 7.
              -   L'allegato   I   della   direttiva  79/409/CEE,  e'
          pubblicata in G.U.C.E. n. L. 103 del 25 aprile 1979.