Art. 12. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Introduzioni e reintroduzioni). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente. 3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.».
Nota all'art. 12: - Per la direttiva 79/409/CEE, vedi note all'art. 7. - L'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 103 del 25 aprile 1979.