Art. 13. Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»; b) al comma 1 sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 7»; c) al comma 2 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio» e sono soppresse le parole: «un rapporto» e dopo le parole: «del presente regolamento» sono inserite le seguenti: «un rapporto»; d) al comma 2, in fine, le parole da: «sulle attivita' di valutazione» sino alla fine sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonche' informazioni sulle eventuali misure compensative adottate».
Nota all'art. 13: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 13, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 13 (Informazione). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrenza dell'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'art. 4, nonche' alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati di monitoraggio. 2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresi' una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonche' informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.».