Art. 13.
        Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1.  All'articolo  13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1  dopo  le  parole: «Ministero dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;
    b) al  comma  1  sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «di
cui all'articolo 7»;
    c) al  comma  2  dopo  le  parole: «Ministero dell'ambiente» sono
inserite  le  seguenti:  «e  della  tutela  del  territorio»  e  sono
soppresse  le  parole:  «un rapporto» e dopo le parole: «del presente
regolamento» sono inserite le seguenti: «un rapporto»;
    d) al  comma  2,  in  fine,  le  parole  da:  «sulle attivita' di
valutazione»  sino  alla  fine sono soppresse e sono sostituite dalle
seguenti:  «,  secondo il modello definito dalla Commissione europea,
contenente  le  informazioni  di cui al comma 1, nonche' informazioni
sulle eventuali misure compensative adottate».
 
          Nota all'art. 13:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
          settembre  1997,  n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
          dell'art.   13,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art. 13 (Informazione). - 1. Il Ministro dell'ambiente
          e  della  tutela  del territorio trasmette alla Commissione
          europea,  secondo  il  modello  da  essa definito, ogni sei
          anni,   a   decorrenza   dell'anno   2000,   una  relazione
          sull'attuazione    delle    disposizioni    del    presente
          regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative
          alle  misure  di  conservazione  di cui all'art. 4, nonche'
          alla  valutazione  degli effetti di tali misure sullo stato
          di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato
          A  e  delle  specie  di  cui all'allegato B ed i principali
          risultati di monitoraggio.
              2.  Ai  fini  della  relazione  di  cui  al comma 1, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
          presentano  al  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
          territorio  entro  due anni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  regolamento,  un  rapporto  sulle  misure di
          conservazione   adottate  e  sui  criteri  individuati  per
          definire  specifici  piani  di  gestione;  le  regioni e le
          province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  presentano
          altresi' una relazione annuale, secondo il modello definito
          dalla  Commissione  europea,  contenente le informazioni di
          cui al comma 1, nonche' informazioni sulle eventuali misure
          compensative adottate.».