Art. 14. Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»; b) al comma 1, in fine, le parole: «per il monitoraggio di cui all'articolo 7» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «per la migliore attuazione del monitoraggio»; c) al comma 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»; d) al comma 3, le parole da: «tutelare le specie» fino alla fine del comma sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento».
Nota all'art. 14: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 14, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 14 (Ricerca e istruzione). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attivita' scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversita' mediante la conservazione degli habitat naturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresi' programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio. 2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'art. 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'art. 3. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento.».