Art. 14.
        Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1.  All'articolo  14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1  dopo  le  parole: «Ministero dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;
    b) al  comma  1,  in fine, le parole: «per il monitoraggio di cui
all'articolo 7» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «per
la migliore attuazione del monitoraggio»;
    c) al  comma  3  dopo  le  parole: «Ministero dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;
    d) al  comma 3, le parole da: «tutelare le specie» fino alla fine
del  comma  sono  soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «tutela
delle  specie  di  flora  e di fauna selvatiche e di conservazione di
habitat di cui al presente regolamento».
 
          Nota all'art. 14:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
          settembre  1997,  n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
          dell'art.   14,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  14  (Ricerca  e  istruzione).  - 1. Il Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le
          amministrazioni  interessate,  promuove  la  ricerca  e  le
          attivita'  scientifiche necessarie ai fini della conoscenza
          e   della  salvaguardia  della  biodiversita'  mediante  la
          conservazione degli habitat naturali, nonche' della flora e
          della  fauna  selvatiche  e  per  il loro ripristino in uno
          stato  di  conservazione  soddisfacente,  anche  attraverso
          collaborazioni  e  scambio  di  informazioni  con gli altri
          Paesi  dell'Unione  europea. Promuove altresi' programmi di
          ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio.
              2.   Ai   fini   della   ricerca  di  cui  al  comma  1
          costituiscono   obiettivi   prioritari,   quelli   relativi
          all'attuazione    dell'art.    5    e    quelli    relativi
          all'individuazione  delle  aree  di  collegamento ecologico
          funzionale di cui all'art. 3.
              3.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate
          promuove   l'istruzione  e  l'informazione  generale  sulla
          esigenza  di  tutela  delle  specie  di  flora  e  di fauna
          selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente
          regolamento.».