Art. 15.
        Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357
del 1997 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  15  (Sorveglianza). - 1.  Il  Corpo  forestale  dello Stato,
nell'ambito  delle  attribuzioni  ad  esso assegnate dall'articolo 8,
comma  4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della
legge  6 dicembre  1991,  n.  394,  i  corpi forestali regionali, ove
istituiti,  e  gli  altri  soggetti cui e' affidata normativamente la
vigilanza  ambientale,  esercitano le azioni di sorveglianza connesse
all'applicazione del presente regolamento.».
 
          Note all'art. 15:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse.
              -  Per  la  legge  8 luglio  1986,  n.  349,  vedi note
          all'art. 6. L'art. 8, comma 4, cosi' recita:
              «4.  Per  la vigilanza, la prevenzione e la repressione
          delle   violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,  il
          Ministro  dell'ambiente  si  avvale  del  nucleo  operativo
          ecologico  dell'Arma  dei carabinieri, che viene posto alla
          dipendenza  funzionale  del Ministro dell'ambiente, nonche'
          del  Corpo  forestale  del  Stato, con particolare riguardo
          alla  tutela  del patrimonio naturalistico nazionale, degli
          appositi  reparti della Guardia di finanza e delle forze di
          polizia  previa  intesa  con i Ministri competenti, e delle
          Capitanerie  di  porto, previa intesa con il Ministro della
          marina mercantile.».
              -  Per  la  legge  6 dicembre  1991,  n. 349, vedi note
          all'art. 6. L'art. 21, cosi' recita:
              «Art.  21 (Vigilanza e sorveglianza). - 1. La vigilanza
          sulla  gestione  delle  aree  naturali  protette di rilievo
          internazionale  e  nazionale  e'  esercitata  per  le  aree
          terrestri  dal  Ministro dell'ambiente e per le aree marine
          congiuntamente  dal  Ministro  dell'ambiente e dal Ministro
          della marina mercantile.
              2.  La  sorveglianza  sui territori delle aree naturali
          protette   di   rilievo   internazionale   e  nazionale  e'
          esercitata,   ai  fini  della  presente  legge,  dal  Corpo
          forestale  dello Stato senza variazioni alla attuale pianta
          organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e
          di  quant'altro  affidato  al Corpo medesimo dalla presente
          legge,   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge, su proposta del Ministro
          dell'ambiente  e,  sino all'emanazione dei provvedimenti di
          riforma  in  attuazione  dell'art.  11 della legge 15 marzo
          1997,  n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del
          decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando
          il  disposto  del medesimo art. 4, comma 1, di concerto con
          il   Ministro   dell'agricoltura   e  delle  foreste,  sono
          individuate  le  strutture  ed  il  personale  del Corpo da
          dislocare  presso  il  Ministero dell'ambiente e presso gli
          Enti  parco,  sotto  la dipendenza funzionale degli stessi,
          secondo   modalita'  stabilite  dal  decreto  medesimo.  Il
          decreto  determina  altresi'  i  sistemi  e le modalita' di
          reclutamento  e  di ripartizione su base regionale, nonche'
          di  formazione  professionale  del  personale  forestale di
          sorveglianza.  Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere
          attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta
          o  in  concomitanza  degli  ordinari  obblighi di servizio.
          Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono
          la  qualifica  di guardia giurata. Fino alla emanazione del
          predetto   decreto  alla  sorveglianza  provvede  il  Corpo
          forestale  dello  Stato,  sulla  base di apposite direttive
          impartite  dal  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste.  Nelle  aree
          protette  marine  la  sorveglianza  e'  esercitata ai sensi
          dell'art. 19, comma 7.».