Art. 15. Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Sorveglianza). - 1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui e' affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.».
Note all'art. 15: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. - Per la legge 8 luglio 1986, n. 349, vedi note all'art. 6. L'art. 8, comma 4, cosi' recita: «4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale del Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia previa intesa con i Ministri competenti, e delle Capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.». - Per la legge 6 dicembre 1991, n. 349, vedi note all'art. 6. L'art. 21, cosi' recita: «Art. 21 (Vigilanza e sorveglianza). - 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile. 2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo art. 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalita' stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresi' i sistemi e le modalita' di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonche' di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza e' esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7.».