Art. 2.
         Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1.  All'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla   lettera  c),  numero  2),  la  parola:  «ristretta»  e'
sostituita dalla seguente: «ridotta»;
    b) alla lettera m) dopo le parole: «un sito che» sono aggiunte le
seguenti:  «e'  stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla
Commissione europea e che»;
    c) dopo  la  lettera m) e' inserita la seguente: «m-bis) proposto
sito  di  importanza  comunitaria  (pSic):  un sito individuato dalle
regioni  e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio alla Commissione europea, ma non ancora
inserito   negli   elenchi  definitivi  dei  siti  selezionati  dalla
Commissione europea;»;
    d) dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:
      «o-bis)   specie:  insieme  di  individui  (o  di  popolazioni)
attualmente  o  potenzialmente  interfecondi,  illimitatamente  ed in
natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
      o-ter)  popolazione:  insieme di individui di una stessa specie
che vivono in una determinata area geografica;
      o-quater)   ibrido:   individuo   risultante  dall'incrocio  di
genitori   appartenenti   a   specie   diverse.   Il   termine  viene
correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra
diverse  sottospecie  (razze  geografiche)  della  stessa specie o di
specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;
      o-quinquies)  autoctona:  popolazione  o  specie che per motivi
storico-ecologici e' indigena del territorio italiano;
      o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte
originariamente della fauna indigena italiana»;
    e) la  lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) introduzione:
immissione  di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto
al di fuori della sua area di distribuzione naturale».
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
          dell'art.   2   cosi'   come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
                a) conservazione:  un  complesso di misure necessarie
          per  mantenere  o  ripristinare  gli  habitat naturali e le
          popolazioni  di  specie  di fauna e flora selvatiche in uno
          stato  soddisfacente  come  indicato nelle lettere e) ed i)
          del presente articolo;
                b) habitat  naturali:  le zone terrestri o acquatiche
          che  si  distinguono  in  base  alle  loro  caratteristiche
          geografiche,  abiotiche  e biotiche, interamente naturali o
          seminaturali;
                c) habitat  naturali  di  interesse  comunitario: gli
          habitat   naturali,  indicati  nell'allegato  A,  che,  nel
          territorio dell'Unione europea, alternativamente:
                  1)  rischiano  di  scomparire  nella  loro  area di
          distribuzione naturale;
                  2)  hanno un'area di distribuzione naturale ridotta
          a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro
          area e' intrinsecamente ridotta;
                  3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche
          tipiche  di  una o piu' delle cinque regioni biogeografiche
          seguenti:  alpina,  atlantica, continentale, macaronesica e
          mediterranea;
                d) tipi  di  habitat  naturali  prioritari: i tipi di
          habitat  naturali  che  rischiano  di scomparire per la cui
          conservazione   l'Unione  europea  ha  una  responsabilita'
          particolare  a  causa  dell'importanza  della  loro area di
          distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato
          A al presente regolamento con un asterisco (*);
                e) stato  di  conservazione  di  un habitat naturale:
          l'effetto   della   somma   dei   fattori  che  influiscono
          sull'habitat  naturale  nonche' sulle specie tipiche che in
          esso  si  trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza,
          la  distribuzione  naturale,  la  struttura  e le funzioni,
          nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato
          di   conservazione  di  un  habitat  naturale  e'  definito
          «soddisfacente» quando:
                  1)  la  sua  area  di  distribuzione  naturale e la
          superficie che comprende sono stabili o in estensione;
                  2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie
          al  suo  mantenimento  a  lungo  termine esistono e possono
          continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
                  3)  lo  stato di conservazione delle specie tipiche
          e'  soddisfacente  e  corrisponde  a  quanto indicato nella
          lettera i) del presente articolo;
                f) habitat   di  una  specie:  ambiente  definito  da
          fattori  abiotici e biotici specifici in cui vive la specie
          in una delle fasi del suo ciclo biologico;
                g) specie   di   interesse  comunitario:  le  specie,
          indicate  negli  allegati  B,  D  ed E, che, nel territorio
          dell'Unione europea, alternativamente:
                  1)  sono  in pericolo con l'esclusione di quelle la
          cui  area  di  distribuzione  naturale  si  estende in modo
          marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono
          in   pericolo  ne'  vulnerabili  nell'area  del  paleartico
          occidentale;
                  2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella
          categoria delle specie in pericolo e' ritenuto probabile in
          un  prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base
          di tale rischio;
                  3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole
          dimensioni  e,  pur non essendo attualmente ne' in pericolo
          ne'  vulnerabili,  rischiano  di  diventarlo  a prescindere
          dalla loro distribuzione territoriale;
                  4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a
          causa della specificita' del loro habitat o delle incidenze
          potenziali   del   loro  sfruttamento  sul  loro  stato  di
          conservazione;
                h) specie  prioritarie: le specie di cui alla lettera
          g)  del presente articolo per la cui conservazione l'Unione
          europea   ha   una   responsabilita'  particolare  a  causa
          dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e
          che   sono   evidenziate   nell'allegato   B   al  presente
          regolamento con un asterisco (*);
                i) stato  di  conservazione  di una specie: l'effetto
          della  somma  dei  fattori  che,  influendo  sulle  specie,
          possono  alterarne  a  lungo  termine  la  distribuzione  e
          l'importanza  delle  popolazioni nel territorio dell'Unione
          europea.   Lo   stato   di   conservazione  e'  considerato
          «soddisfacente» quando:
                  1)  i dati relativi all'andamento delle popolazioni
          della specie indicano che essa continua e puo' continuare a
          lungo  termine  ad  essere un elemento vitale degli habitat
          naturali cui appartiene;
                  2)  l'area  di  distribuzione naturale delle specie
          non  e'  in  declino  ne' rischia di declinare in un futuro
          prevedibile;
                  3)  esiste  e continuera' probabilmente ad esistere
          un  habitat  sufficiente  affinche'  le  sue popolazioni si
          mantengano a lungo termine;
                l)  sito:  un'area  geograficamente  definita, la cui
          superficie sia chiaramente delimitata;
                m) sito  di  importanza  comunitaria:  un sito che e'
          stato  inserito  nella  lista  dei  siti  selezionati dalla
          Commissione    europea   e   che   contribuisce   in   modo
          significativo  a  mantenere  o  a  ripristinare  un tipo di
          habitat  naturale  di cui all'allegato A o di una specie di
          cui   all'allegato B   in   uno   stato   di  conservazione
          soddisfacente  e  che  puo',  inoltre,  contribuire in modo
          significativo  alla  coerenza  della rete ecologica «Natura
          2000» di cui all'art. 3, al fine di mantenere la diversita'
          biologica  nella  regione  biogeografica  o  nelle  regioni
          biogeografiche  in  questione.  Per  le  specie animali che
          occupano  ampi  territori, i siti di importanza comunitaria
          corrispondono  ai  luoghi,  all'interno  della loro area di
          distribuzione  naturale, che presentano gli elementi fisici
          o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
                m-bis)   proposto   sito  di  importanza  comunitaria
          (pSic):  un  sito  individuato  dalle  regioni  e  province
          autonome,  trasmesso  dal  Ministero  dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio alla Commissione europea, ma ancora
          inserito  negli  elenchi  definitivi  dei  siti selezionati
          dalla Commissione europea;
                n)   zona  speciale  di  conservazione:  un  sito  di
          importanza  comunitaria designato in base all'art. 3, comma
          2,  in  cui  sono  applicate  le  misure  di  conservazione
          necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di
          conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle
          popolazioni delle specie per cui il sito e' designato;
                o)  esemplare:  qualsiasi  animale  o  pianta, vivi o
          morti,    delle   specie   elencate   nell'allegato   D   e
          nell'allegato  E  e  qualsiasi  bene,  parte o prodotto che
          risultano  essere  ottenuti  dall'animale o dalla pianta di
          tali  specie,  in  base ad un documento di accompagnamento,
          all'imballaggio,  al  marchio impresso, all'etichettatura o
          ad un altro elemento di identificazione;
                o-bis)   specie:   insieme   di   individui   (o   di
          popolazioni)  attualmente  o  pontenzialmente interfecondi,
          illimitatamente  ed in natura, isolato riproduttivamente da
          altre specie;
                o-ter)  popolazione:  insieme  di  individui  di  una
          stessa   specie   che   vivono   in  una  determinata  area
          geografica;
                o-quater)  ibrido: individuo risultante dall'incrocio
          di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene
          correntemente  usato  anche per gli individui risultanti da
          incroci  tra  diverse sottospecie (razze geografiche) della
          stessa  specie  o di specie selvatiche con razze domestiche
          da esse originate;
                o-quinquies)  autoctona: popolazione o specie che per
          motivi   storico-ecologici   e'   indigena  del  territorio
          italiano;
                o-sexies)  non  autoctona:  popolazione  o specie non
          facente   parte   originariamente   della   fauna  indigena
          italiana;
                p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree
          che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi
          d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di
          delimitazione  dei  campi)  o il loro ruolo di collegamento
          (come  le  zone  umide e le aree forestali) sono essenziali
          per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio
          genetico di specie selvatiche;
                q)   reintroduzione:   traslocazione   finalizzata  a
          ristabilire  una  popolazione  di  una  determinata entita'
          animale   o  vegetale  in  una  parte  del  suo  areale  di
          documentata  presenza naturale in tempi storici nella quale
          risulti estinta;
                r) introduzione: immissione di un esemplare animale o
          vegetale  in un territorio posto al di fuori della sua area
          di distribuzione naturale».