Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), numero 2), la parola: «ristretta» e' sostituita dalla seguente: «ridotta»; b) alla lettera m) dopo le parole: «un sito che» sono aggiunte le seguenti: «e' stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che»; c) dopo la lettera m) e' inserita la seguente: «m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;»; d) dopo la lettera o) sono inserite le seguenti: «o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie; o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica; o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate; o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici e' indigena del territorio italiano; o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana»; e) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale».
Nota all'art. 2: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 2 cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo; b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali; c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; 2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area e' intrinsecamente ridotta; 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o piu' delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea; d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilita' particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*); e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonche' sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale e' definito «soddisfacente» quando: 1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione; 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche e' soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo; f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico; g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo ne' vulnerabili nell'area del paleartico occidentale; 2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo e' ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio; 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente ne' in pericolo ne' vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale; 4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificita' del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione; h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilita' particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*); i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione e' considerato «soddisfacente» quando: 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e puo' continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; 2) l'area di distribuzione naturale delle specie non e' in declino ne' rischia di declinare in un futuro prevedibile; 3) esiste e continuera' probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinche' le sue popolazioni si mantengano a lungo termine; l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata; m) sito di importanza comunitaria: un sito che e' stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che puo', inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'art. 3, al fine di mantenere la diversita' biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione; m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea; n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'art. 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito e' designato; o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione; o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o pontenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie; o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica; o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con razze domestiche da esse originate; o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici e' indigena del territorio italiano; o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana; p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche; q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entita' animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta; r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale».