Art. 3.
         Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1.  All'articolo  3  del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1  le parole da: «con proprio procedimento» fino a:
«per costituire la» sono sostituite dalle seguenti parole: «i siti in
cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di
specie  di  cui  all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero
dell'ambiente   e   della   tutela   del  territorio  ai  fini  della
formulazione   alla   Commissione  europea,  da  parte  dello  stesso
Ministero,  dell'elenco  dei  proposti siti di importanza comunitaria
(pSic) per la costituzione della»;
    b) al  comma  2  dopo  le  parole:  «Ministro dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;
    c) al  comma  2  le  parole  da: «in attuazione del» fino a: «con
proprio  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «designa,  con
proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata»;
    d) al  comma  3  le  parole:  «Il  Ministro  dell'ambiente»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio»;
    e) al  comma  3  le  parole:  «nell'ambito» sono sostituite dalle
seguenti: «, anche finalizzandole alla redazione»;
    f) al  comma  4  dopo  le  parole:  «Ministro dell'ambiente» sono
aggiunte le seguenti: «e della tutela del territorio»;
    g) al  comma  4  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da
attuare.»;
    h) dopo  il  comma  4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di
garantire  la  funzionale  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  e
l'aggiornamento  dei  dati,  anche  in relazione alle modifiche degli
allegati  previste  dall'articolo  19  della  direttiva  medesima, le
regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
delle  azioni  di  monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una
valutazione  periodica  dell'idoneita' dei siti alla attuazione degli
obiettivi  della  direttiva in seguito alla quale possono proporre al
Ministero   dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio  un
aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione
e  dei  contenuti  della  relativa  scheda  informativa. Il Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio trasmette tale proposta
alla  Commissione  europea  per  la valutazione di cui all'articolo 9
della citata direttiva.».
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
          settembre  1997,  n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
          dell'art.   3,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  3  (Zone  speciali  di  conservazione).  - 1. Le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
          individuano  i  siti  in  cui  si  trovano  tipi di habitat
          elencati  nell'allegato  A  ed  habitat  di  specie  di cui
          all'allegato  B  e  ne  danno  comunicazione  al  Ministero
          dell'ambiente  e  della tutela del territorio ai fini della
          formulazione  alla  Commissione  europea,  da  parte  dello
          stesso   Ministero,   dell'elenco   dei  proposti  siti  di
          importanza  comunitaria  (pSic)  per  la costituzione della
          rete   ecologica  europea  coerente  di  zone  speciali  di
          conservazione denominata "Natura 2000".
              2.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  designa, con proprio decreto, adottato d'intesa
          con  ciascuna  regione  interessata  i siti  al comma .....
          quali  "Zone  speciali  di conservazione", entro il termine
          massimo  di  sei  anni,  dalla  definizione, da parte della
          Commissione europea dell'elenco dei siti.
              3.  Al  fine  di assicurare la coerenza ecologica della
          rete  "Natura  2000",  il  Ministero  dell'ambiente e della
          tutela   del   territorio,   d'intesa   con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche
          finalizzandole  alla  redazione delle linee fondamentali di
          assetto  del  territorio,  di  cui all'art. 3 della legge 6
          dicembre  1991,  n. 394, le direttive per la gestione delle
          aree  di  collegamento  ecologico funzionale, che rivestono
          primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
              4.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio     trasmette    alla    Commissione    europea,
          contestualmente  alla  proposta  di  cui  al  comma  1 e su
          indicazione  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  le  stime  per  il cofinanziamento
          comunitario   necessario  per  l'attuazione  dei  piani  di
          gestione  delle  zone  speciali  di  conservazione  e delle
          misure  necessarie  ad  evitare  il  degrado  degli habitat
          naturali   e  degli  habitat  di  specie,  con  particolare
          attenzione  per quelli prioritari, e le eventuali misure di
          ripristino da attuare.
              4-bis.  Al  fine  di garantire la funzionale attuazione
          della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche
          in   relazione   alle  modifiche  degli  allegati  previste
          dall'art.  19  della  direttiva  medesima,  le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle
          azioni  di  monitoraggio  di cui all'art. 7, effettuano una
          valutazione   periodica   dell'idoneita'   dei   siti  alla
          attuazione  degli obiettivi della direttiva in seguito alla
          quale  possono  proporre al Ministero dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  un aggiornamento dell'elenco degli
          stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della
          relativa  scheda  informativa. Il Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio trasmette tale proposta alla
          Commissione  europea  per  la valutazione di cui all'art. 9
          della citata direttiva.».
              -  Per  la direttiva 92/43/CEE vedi note alle premesse.
          L'art. 19, cosi' recita:
              «Art.  19.  -  Le  modifiche necessarie per adeguare al
          progresso  tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V
          e   VI   sono   adottate  dal  Consiglio,  che  delibera  a
          maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
              Le  modifiche  necessarie  per  adeguare  al  progresso
          tecnico  e  scientifico  l'allegato  V  sono  adottate  dal
          Consiglio,  che  delibera  all'unanimita' su proposta della
          Commissione».