Art. 4.
         Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1.  All'articolo  4  del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1  le  parole  da:  «adottano» fino a: «Commissione
europea,  le»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «assicurano  per i
proposti siti di importanza comunitaria»;
    b) al  comma  2  dopo  le  parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite  le  seguenti:  «, sulla base di linee guida per la gestione
delle  aree  della  rete  "Natura 2000", da adottarsi con decreto del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,»;
    c) dopo  il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le misure di
cui   al   comma  1  rimangono  in  vigore  nelle  zone  speciali  di
conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.»;
    d) il  comma  3  e'  sostituito dal seguente: «3. Qualora le zone
speciali  di  conservazione  ricadano  all'interno  di  aree naturali
protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste
dalla  normativa  vigente.  Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro  dell'area  naturale  protetta  la  regione  o la provincia
autonoma  adotta,  sentiti  anche  gli  enti  locali interessati e il
soggetto   gestore   dell'area   protetta,  le  opportune  misure  di
conservazione e le norme di gestione.».
 
          Nota all'art. 4:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
          settembre  1997,  n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
          dell'art.   4,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano assicurano per i
          proposti siti di importanza comunitaria le opportune misure
          per  evitare  il  degrado  degli  habitat  naturali e degli
          habitat di specie, nonche' la pertubazione delle specie per
          cui  le zone sono state designate, nella misura in cui tale
          pertubazione  potrebbe  avere conseguenze significative per
          quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
              2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sulla  base  di linee guida per la gestione delle
          aree  della rete"Natura 2000", da adottarsi con decreto del
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  adottano  per  le zone speciali di conservazione,
          entro  sei  mesi  dalla  loro  designazione,  le  misure di
          conservazione   necessarie   che  implicano  all'occorrenza
          appropriati  piani  di  gestione  specifici od integrati ad
          altri   piani   di   sviluppo   e   le   opportune   misure
          regolamentari,  amministrative  o  contrattuali  che  siano
          conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di habitat
          naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie di cui
          all'allegato B presenti nei siti.
              2-bis.  Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
          nelle  zone  speciali  di  conservazione  fino all'adozione
          delle misure previste al comma 2.
              3.  Qualora  le zone speciali di conservazione ricadano
          all'interno  di  aree  naturali  protette,  si applicano le
          misure di conservazione per queste previste dalla normativa
          vigente.   Per   la   porzione  ricadente  all'esterno  del
          perimetro  dell'area  naturale  protetta  la  regione  o la
          provincia  autonoma  adotta,  sentiti anche gli enti locali
          interessati  e  il  soggetto gestore dell'area protetta, le
          opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».