Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole da: «adottano» fino a: «Commissione europea, le» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria»; b) al comma 2 dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
Nota all'art. 4: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' la pertubazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale pertubazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete"Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti. 2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2. 3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».