Art. 5. Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Concertazione). - 1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area e' compresa. 2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.».
Note all'art. 5: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. - Per la direttiva 92/43/CEE, vedi note alle premesse. L'art. 5 cosi' recita: «Art. 5. - 1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'art. 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o piu' tipi di habitat naturali prioritari o una o piu' specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, e' avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti. 2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non e' stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria. 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui e' stato adito. 4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa e' soggetto alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2».