Art. 5.
           Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto del
        Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 e' inserito il seguente:
  «Art.  4-bis  (Concertazione).  - 1. Qualora la Commissione europea
avvii  la  procedura  di concertazione prevista dall'articolo 5 della
direttiva  92/43/CEE,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,  sentita  ciascuna  regione  interessata,  fornisce  alla
Commissione  i  dati  scientifici  relativi  all'area  oggetto  della
procedura  stessa,  alla  quale  si  applicano,  durante  la  fase di
concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma
1.  Dette  misure  permangono  nel  caso  in  cui, trascorsi sei mesi
dall'avvio  del procedimento di concertazione, la Commissione europea
proponga  al  Consiglio  di individuare l'area in causa quale sito di
importanza   comunitaria.   L'adozione   delle   predette  misure  di
protezione  compete  alla  regione  o provincia autonoma entro il cui
territorio l'area e' compresa.
  2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea
da  parte  del  Consiglio,  sull'area  in  questione  si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.».
 
          Note all'art. 5:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse.
              -  Per la direttiva 92/43/CEE, vedi note alle premesse.
          L'art. 5 cosi' recita:
              «Art. 5. - 1. In casi eccezionali in cui la Commissione
          constata  l'assenza  da un elenco nazionale di cui all'art.
          4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o piu'
          tipi  di  habitat  naturali  prioritari o una o piu' specie
          prioritarie,  che,  in  base  a  informazioni  scientifiche
          pertinenti  e  attendibili, le sembra indispensabile per il
          mantenimento  di detto tipo di habitat naturale prioritario
          o  per  la  sopravvivenza  di  detta specie prioritaria, e'
          avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto
          Stato  membro  e  la  Commissione  per  raffrontare  i dati
          scientifici utilizzati da ambo le parti.
              2.  Se  al  termine  di un periodo di concertazione non
          superiore  a sei mesi la controversia non e' stata risolta,
          la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa
          alla  scelta  del  sito  in  causa quale sito di importanza
          comunitaria.
              3.  Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita', decide
          entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui
          e' stato adito.
              4.  Durante il periodo di concertazione ed in attesa di
          una  decisione  del Consiglio, il sito in causa e' soggetto
          alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2».