Art. 6.
         Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1.  L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357
del 1997 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  5  (Valutazione  di incidenza). -  1. Nella pianificazione e
programmazione  territoriale  si  deve  tenere  conto  della  valenza
naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria,
dei   siti  di  importanza  comunitaria  e  delle  zone  speciali  di
conservazione.
  2.  I  proponenti  di piani territoriali, urbanistici e di settore,
ivi  compresi  i  piani  agricoli  e  faunistico-venatori  e  le loro
varianti,  predispongono,  secondo i contenuti di cui all'allegato G,
uno  studio  per individuare e valutare gli effetti che il piano puo'
avere  sul  sito,  tenuto  conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo.  Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla
valutazione  di  incidenza  sono  presentati,  nel  caso  di piani di
rilevanza  nazionale,  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio   e,   nel   caso   di   piani   di  rilevanza  regionale,
interregionale,  provinciale e comunale, alle regioni e alle province
autonome competenti.
  3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari
al  mantenimento  in  uno  stato di conservazione soddisfacente delle
specie  e  degli  habitat  presenti  nel  sito,  ma che possono avere
incidenze    significative   sul   sito   stesso,   singolarmente   o
congiuntamente   ad  altri  interventi,  presentano,  ai  fini  della
valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare,
secondo  gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti
che  detti  interventi  possono avere sul proposto sito di importanza
comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale
di  conservazione,  tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei
medesimi.
  4.  Per  i  progetti  assoggettati  a  procedura  di valutazione di
impatto  ambientale,  ai  sensi  dell'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 210 del 7 settembre
1996,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, che interessano
proposti   siti   di   importanza  comunitaria,  siti  di  importanza
comunitaria  e  zone  speciali  di  conservazione,  come definiti dal
presente  regolamento,  la  valutazione  di  incidenza  e' ricompresa
nell'ambito  della  predetta  procedura  che,  in tal caso, considera
anche  gli  effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e
sulle  specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A
tale  fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente
deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto
con  le  finalita'  conservative  previste  dal presente regolamento,
facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
  5.  Ai  fini  della  valutazione  di  incidenza  dei  piani e degli
interventi  di  cui  ai  commi  da  1  a  4, le regioni e le province
autonome,  per quanto di propria competenza, definiscono le modalita'
di   presentazione  dei  relativi  studi,  individuano  le  autorita'
competenti  alla  verifica  degli  stessi, da effettuarsi secondo gli
indirizzi  di  cui  all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della
medesima  verifica,  nonche'  le  modalita'  di  partecipazione  alle
procedure nel caso di piani interregionali.
  6.  Fino  alla  individuazione  dei tempi per l'effettuazione della
verifica  di  cui  al  comma  5,  le  autorita' di cui ai commi 2 e 5
effettuano  la  verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento
dello  studio  di  cui  ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola
volta  integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni
alle  quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette
autorita'  chiedano  integrazioni  dello  studio,  il  termine per la
valutazione  di  incidenza  decorre  nuovamente  dalla data in cui le
integrazioni pervengono alle autorita' medesime.
  7.  La  valutazione  di  incidenza  di  piani  o  di interventi che
interessano   proposti   siti  di  importanza  comunitaria,  siti  di
importanza  comunitaria  e  zone speciali di conservazione ricadenti,
interamente  o  parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale,
come  definita  dalla  legge  6 dicembre  1991, n. 394, e' effettuata
sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
  8.  L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva
del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione
di  incidenza,  eventualmente individuando modalita' di consultazione
del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
  9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di
incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili,
il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi
di  rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica,   le   amministrazioni  competenti  adottano  ogni  misura
compensativa  necessaria per garantire la coerenza globale della rete
"Natura  2000"  e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio per le finalita' di cui all'articolo 13.
  10.  Qualora  nei  siti  ricadano tipi di habitat naturali e specie
prioritari,  il  piano  o  l'intervento  di  cui  sia  stata valutata
l'incidenza  negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere
realizzato  soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute
dell'uomo  e  alla  sicurezza  pubblica  o  ad  esigenze  di primaria
importanza  per  l'ambiente,  ovvero, previo parere della Commissione
europea,   per   altri   motivi  imperativi  di  rilevante  interesse
pubblico.».
 
          Note all'art. 6:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse.
              -  La  legge  8 luglio 1986, n. 349, reca: «Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale». L'art. 6 cosi' recita:
              «Art.  6.  -  1.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore
          della  presente  legge il Governo presenta al Parlamento il
          disegno  di  legge  relativo all'attuazione delle direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale.
              2.   In   attesa   dell'attuazione   legislativa  delle
          direttive  comunitarie in materia di impatto ambientale, le
          norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
          rilevanti  modificazioni  dell'ambiente  ed alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,   sono   individuate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente,  sentito  il  Comitato scientifico di cui al
          successivo  art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337
          del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita' europee.
              3.  I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,   al   Ministro   per  i  beni  culturali  e
          ambientali  e alla regione territorialmente interessata, ai
          fini   della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.  La
          comunicazione  contiene  l'indicazione della localizzazione
          dell'intervento,  la  specificazione  dei rifiuti liquidi e
          solidi,    delle   emissioni   ed   immissioni   inquinanti
          nell'atmosfera    e   delle   emissioni   sonore   prodotte
          dall'opera,  la descrizione dei dispositivi di eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei   danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio  ambientale.
          L'annuncio    dell'avvenuta   comunicazione   deve   essere
          pubblicato,  a  cura  del  committente, sul quotidiano piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale.
              4.   Il  Ministro  dell'ambiente,  sentita  la  regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni decorsi i quali la
          procedura  di  approvazione  del  progetto  riprende il suo
          corso,  salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree   sottoposte   a   vincolo   di   tutela  culturale  o
          paesaggistica   il   Ministro   dell'ambiente  provvede  di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
              5.   Ove  il  Ministro  competente  alla  realizzazione
          dell'opera  non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
          Ministero   dell'ambiente,   la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri.
              6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
          3,   il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi  comportamenti
          contrastanti  con il parere sulla compatibilita' ambientale
          espresso   ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali  da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri.
              7.  Restano  ferme  le  attribuzioni del Ministro per i
          beni   culturali   e   ambientali   nelle  materie  di  sua
          competenza.
              8.  Il  Ministro  per i beni culturali e ambientali nel
          caso  previsto  dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge
          27 giugno  1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni,
          nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
          agli  articoli 4  e  82  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  di  concerto con il
          Ministro dell'ambiente.
              9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle leggi
          vigenti,  puo'  presentare,  in forma scritta, al Ministero
          dell'ambiente,   al   Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o  pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di impatto
          ambientale,  nel  termine  di  trenta  giorni dall'annuncio
          della comunicazione del progetto».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
          1996,   reca:   «Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  per
          l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio
          1994,  n.  146,  concernente  disposizioni  in  materia  di
          valutazione di impatto ambientale».
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: «Legge quadro
          sulle aree protette».