Art. 7. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.».
Note all'art. 7: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. - La direttiva 79/409/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 103 del 25 aprile 1979. - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». L'art. 1, comma 5, cosi' recita: «5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attivita' concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente».