Art. 8. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie) - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente rogolamento. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.».
Nota all'art. 8: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse.