Art. 8.
         Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1.  L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357
del 1997 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 7 (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat
e  delle  specie) - 1.  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
per  quanto  di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi
e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette
ai sensi del presente rogolamento.
  2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla
base  delle  linee  guida  di  cui  al comma precedente, disciplinano
l'adozione  delle  misure  idonee  a  garantire  la salvaguardia e il
monitoraggio  dello  stato  di  conservazione  delle  specie  e degli
habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli
prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.».
 
          Nota all'art. 8:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse.