Art. 9.
         Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1.  All'articolo  8,  comma  5,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n. 357 del 1997 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente»
sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio».
 
          Note all'art. 9:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
          dell'art.   8,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              Art.  8  (Tutela delle specie faunistiche). - 1. Per le
          specie  animali  di  cui  all'allegato  D,  lettera  a), al
          presente regolamento, e' fatto divieto di:
                a) catturare  o  uccidere  esemplari  di  tali specie
          nell'ambiente naturale;
                b) perturbare  tali  specie,  in  particolare durante
          tutte   le   fasi   del   ciclo   riproduttivo   o  durante
          l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
                c) distruggere   o  raccogliere  le  uova  e  i  nidi
          nell'ambiente naturale;
                d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o
          le aree di sosta.
              2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera
          a),  e'  vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la
          commercializzazione  di  esemplari  prelevati dall'ambiente
          naturale,   salvo   quelli   lecitamente   prelevati  prima
          dell'entrata in vigore del presente regolamento.
              3.  I  divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al
          comma  2  si  riferiscono  a tutte le fasi della vita degli
          animali ai quali si applica il presente articolo.
              4.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  instaurano  un  sistema  di  monitoraggio continuo
          delle   catture   o   uccisioni  accidentali  delle  specie
          faunistiche   elencate   nell'allegato  D,  lettera  a),  e
          trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.
              5.  In  base  alle  informazioni  raccolte il Ministero
          dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  promuove
          ricerche  ed  indica  le misure di conservazione necessarie
          per  assicurare  che le catture o uccisioni accidentali non
          abbiano  un  significativo impatto negativo sulle specie in
          questione.».