Art. 9. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio».
Note all'art. 9: - Per il decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 8, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: Art. 8 (Tutela delle specie faunistiche). - 1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, e' fatto divieto di: a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta. 2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), e' vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente. 5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.».