Art. 4.
 (Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117,
  sesto comma, della Costituzione in materia di potesta' normativa
                         degli enti locali)

   1.  I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta'
normativa  secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potesta'
normativa   consiste   nella   potesta'   statutaria   e   in  quella
regolamentare.
   2.  Lo  statuto,  in  armonia con la Costituzione e con i principi
generali  in  materia  di  organizzazione  pubblica,  nel rispetto di
quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117,
secondo  comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi
di  organizzazione  e funzionamento dell'ente, le forme di controllo,
anche  sostitutivo, nonche' le garanzie delle minoranze e le forme di
partecipazione popolare.
   3.   L'organizzazione   degli  enti  locali  e'  disciplinata  dai
regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
   4.  La  disciplina  dell'organizzazione, dello svolgimento e della
gestione  delle  funzioni  dei  Comuni, delle Province e delle Citta'
metropolitane  e'  riservata  alla  potesta'  regolamentare dell'ente
locale,  nell'ambito  della legislazione dello Stato o della Regione,
che  ne  assicura  i  requisiti  minimi  di  uniformita',  secondo le
rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli
114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
   5. Il potere normativo e' esercitato anche dalle unioni di Comuni,
dalle Comunita' montane e isolane.
   6.  Fino  all'adozione  dei  regolamenti  degli  enti  locali,  si
applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto
previsto dal presente articolo.