Art. 7.
     (Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia
             di esercizio delle funzioni amministrative)

   1.  Lo  Stato  e  le  Regioni,  secondo  le rispettive competenze,
provvedono  a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate
alla  data  di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza,
attribuendo   a  Province,  Citta'  metropolitane,  Regioni  e  Stato
soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarieta' di esercizio,
per  motivi  di  buon  andamento,  efficienza o efficacia dell'azione
amministrativa  ovvero  per  motivi  funzionali  o  economici  o  per
esigenze   di  programmazione  o  di  omogeneita'  territoriale,  nel
rispetto,  anche  ai  fini  dell'assegnazione  di ulteriori funzioni,
delle  attribuzioni  degli  enti  di  autonomia funzionale, anche nei
settori  della  promozione  dello sviluppo economico e della gestione
dei servizi. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province, Comuni e
Comunita'  montane  favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli  o  associati,  per  lo svolgimento di attivita' di interesse
generale,  sulla  base del principio di sussidiarieta'. In ogni caso,
quando  sono  impiegate  risorse  pubbliche, si applica l'articolo 12
della   legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Tutte  le  altre  funzioni
amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le
esercitano  in forma singola o associata, anche mediante le Comunita'
montane e le unioni dei Comuni.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, e comunque ai fini del
trasferimento  delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con
le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza
unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle
risorse  finanziarie,  umane,  strumentali e organizzative necessarie
per  l'esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  da  conferire, il
Governo,  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari regionali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri  interessati,  presenta  al Parlamento uno o piu' disegni di
legge  collegati,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 4, della legge 5
agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  alla  manovra
finanziaria   annuale,  per  il  recepimento  dei  suddetti  accordi.
Ciascuno  dei  predetti  disegni  di  legge  deve essere corredato da
idonea  relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico
della  finanza  pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al
nuovo  sistema  finanziario  in  attuazione  dell'articolo  119 della
Costituzione.
   3.  Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione
dei  disegni  di  legge  di  cui  al comma 2, lo Stato puo' avviare i
trasferimenti  dei  suddetti  beni  e  risorse  secondo  principi  di
invarianza  di  spesa  e  con  le modalita' previste al numero 4) del
punto   II   dell'Accordo   del   20   giugno  2002,  recante  intesa
interistituzionale  tra  Stato,  regioni  ed  enti locali, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  159 del 9 luglio 2002. A tale fine si
provvede mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri,  tenendo  conto  delle  previsioni  di spesa risultanti dal
bilancio  dello  Stato  e  del  patto di stabilita'. Si applicano, in
quanto  compatibili,  gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del
decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112. Gli schemi di decreto,
ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica,
sono  trasmessi  alle  Camere  per l'acquisizione del parere da parte
delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per le
conseguenze  di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione.
   4.  Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una
proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si
renda  necessario  per  la complessita' della materia o per il numero
degli  schemi  di  decreto  trasmessi  nello stesso periodo all'esame
delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma,
la  proroga  del  termine per l'espressione del parere, i termini per
l'adozione  dei  decreti  sono  prorogati di venti giorni. Decorso il
termine  di  cui  al  comma  3,  ovvero quello prorogato ai sensi del
presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva  competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I
decreti  sono  adottati  con il concerto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  devono  conformarsi  ai  pareri  delle Commissioni
parlamentari  competenti  per le conseguenze di carattere finanziario
nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.
   5.  Nell'adozione  dei  decreti,  si tiene conto delle indicazioni
contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come
approvato  dalle  risoluzioni  parlamentari. Dalla data di entrata in
vigore  dei  suddetti  decreti  o  da  quella  diversa indicata negli
stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio
delle  funzioni  relative  ai  beni  e  alle risorse trasferite. Tali
decreti  si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi
di cui al comma 2.
   6.  Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti
dal  presente  articolo,  le  funzioni  amministrative  continuano ad
essere   esercitate   secondo   le   attribuzioni   stabilite   dalle
disposizioni  vigenti,  fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce
della Corte costituzionale.
   7.  La  Corte  dei  conti, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica,  verifica  il rispetto degli equilibri di bilancio da parte
di  Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, in relazione al
patto di stabilita' interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza
dell'Italia  all'Unione  europea.  Le  sezioni regionali di controllo
della   Corte   dei  conti  verificano,  nel  rispetto  della  natura
collaborativa  del  controllo  sulla gestione, il perseguimento degli
obiettivi  posti  dalle  leggi  statali o regionali di principio e di
programma, secondo la rispettiva competenza, nonche' la sana gestione
finanziaria  degli  enti  locali  ed  il  funzionamento dei controlli
interni  e  riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
consigli  degli  enti  controllati.  Resta  ferma  la  potesta' delle
Regioni  a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di
adottare   particolari   discipline   nel   rispetto  delle  suddette
finalita'.  Per  la determinazione dei parametri di gestione relativa
al  controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi
condotti in materia dal Ministero dell'interno.
   8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione
alle  sezioni  regionali  di  controllo della Corte dei conti ai fini
della  regolare  gestione  finanziaria e dell'efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita'
pubblica.  Analoghe  richieste  possono  essere  formulate,  di norma
tramite  il  Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da
Comuni, Province e Citta' metropolitane.
   9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono
essere  integrate,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza
pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello
statuto  della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal
Consiglio  delle  autonomie  locali  oppure,  ove tale organo non sia
stato   istituito,   dal   Presidente   del  Consiglio  regionale  su
indicazione  delle  associazioni  rappresentative  dei Comuni e delle
Province  a  livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra
persone  che,  per  gli  studi compiuti e le esperienze professionali
acquisite,     sono    particolarmente    esperte    nelle    materie
aziendalistiche,  economiche,  finanziarie, giuridiche e contabili; i
medesimi  durano  in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo
status dei predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
la  durata  dell'incarico,  a  quello dei consiglieri della Corte dei
conti,  con  oneri  finanziari  a  carico della Regione. La nomina e'
effettuata  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  con le
modalita'  previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima
applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7
e  8,  ciascuna  sezione regionale di controllo, previe intese con la
Regione, puo' avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo
di  dieci  unita',  il  cui  trattamento  economico  resta  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal
fine,  con  oneri  a carico della Regione, anche segretari comunali e
provinciali  del  ruolo  unico  previsto  dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  previe  intese con l'Agenzia autonoma per la
gestione  dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue
sezioni regionali.
 
          Note all'art. 7:
              - Il  testo  dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  recante:  "Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi",   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
              "Art.   12.   -   1.  La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
              - Per  la legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 3, comma 4,
          vedi note all'art. 2.
              - Per  il  testo dell'art. 119 della Costituzione, vedi
          note all'art. 2.
              -  Il testo degli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10, 11, ed
          8  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  21 aprile  1998,  n.  92,  S.O., e' il
          seguente:
              "Art. 3 (Conferimenti alle regioni e agli enti locali e
          strumenti  di  raccordo). - 1.  Ciascuna  regione, ai sensi
          dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          entro   sei   mesi  dall'emanazione  del  presente  decreto
          legislativo,   determina,   in   conformita'   al   proprio
          ordinamento,  le  funzioni  amministrative  che  richiedono
          l'unitario   esercizio  a  livello  regionale,  provvedendo
          contestualmente  a  conferire  tutte  le  altre  agli  enti
          locali,  in  conformita' ai principi stabiliti dall'art. 4,
          comma  3,  della  stessa  legge  n.  59 del 1997, nonche' a
          quanto  previsto  dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
          142.
              2.   La   generalita'  dei  compiti  e  delle  funzioni
          amministrative  e'  attribuita  ai  comuni, alle province e
          alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'art.
          4,  comma  3,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le
          loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative,
          con   esclusione   delle   sole   funzioni  che  richiedono
          l'unitario  esercizio  a  livello  regionale.  Le  regioni,
          nell'emanazione  della legge di cui al comma 1 del presente
          articolo,  attuano  il  trasferimento  delle  funzioni  nei
          confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire
          l'esercizio  associato  delle funzioni dei comuni di minore
          dimensione  demografica,  le  regioni  individuano  livelli
          ottimali  di  esercizio  delle  stesse, concordandoli nelle
          sedi  concertative di cui al comma 5 del presente articolo.
          Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano
          le  funzioni in forma associata, individuando autonomamente
          i  soggetti,  le  forme  e le metodologie, entro il termine
          temporale  indicato  dalla  legislazione regionale. Decorso
          inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il
          potere   sostitutivo  nelle  forme  stabilite  dalla  legge
          stessa.   La  legge  regionale  prevede  altresi'  appositi
          strumenti   di   incentivazione  per  favorire  l'esercizio
          associato delle funzioni.
              3.  La  legge  regionale  di cui al comma 1 attribuisce
          agli   enti   locali   le   risorse   umane,   finanziarie,
          organizzative  e strumentali in misura tale da garantire la
          congrua  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'esercizio
          delle  funzioni  e  dei  compiti  trasferiti,  nel rispetto
          dell'autonomia  organizzativa  e  regolamentare  degli enti
          locali.
              4.  Qualora  la  regione  non provveda entro il termine
          indicato,   il   Governo   adotta   con   apposito  decreto
          legislativo  le  misure  di  cui all'art. 4, comma 5, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              5.  Le  regioni,  nell'ambito  della  propria autonomia
          legislativa,  prevedono strumenti e procedure di raccordo e
          concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di
          cooperazione   strutturali   e   funzionali,   al  fine  di
          consentire  la  collaborazione  e  l'azione  coordinata fra
          regioni   ed   enti  locali  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze.
              6.  I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di  cui  all'art.  7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
          comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
              7.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto
          legislativo  e  ai  sensi  dell'art.  1 e dell'art. 3 della
          legge  15 marzo  1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti
          non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni
          del   presente  decreto  legislativo  sono  conferiti  alle
          regioni e agli enti locali.".
              "Art. 7 (Attribuzione delle risorse).
              (Omissis).
              8.  Al  fine della elaborazione degli schemi di decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, la Conferenza
          unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
          al  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
          denominata  "Conferenza  unificata",  promuove  accordi tra
          Governo,  regioni  ed  enti  locali,  ai sensi dell'art. 9,
          comma  2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
          schemi dei singoli decreti debbono contenere:
                a) l'individuazione    del   termine,   eventualmente
          differenziato,  da  cui  decorre l'esercizio delle funzioni
          conferite  e  la  contestuale individuazione delle quote di
          tributi  e  risorse  erariali da devolvere agli enti, fermo
          restando   quanto   previsto   dall'art.   48  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449;
                b) l'individuazione  dei  beni  e  delle strutture da
          trasferire,  in relazione alla ripartizione delle funzioni,
          alle regioni e agli enti locali;
                c) la  definizione  dei  contingenti complessivi, per
          qualifica e profilo professionale, del personale necessario
          per  l'esercizio  delle funzioni amministrative conferite e
          del personale da trasferire;
                d) la    congrua   quantificazione   dei   fabbisogni
          finanziari  in  relazione  alla  concreta  ripartizione  di
          funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
          dalla  data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
          secondo  i  criteri  stabiliti  al  comma  2  del  presente
          articolo.
              9.  In  caso  di  mancato  accordo,  il  Presidente del
          Consiglio  dei Ministri provvede, acquisito il parere della
          Conferenza  unificata,  ai  sensi  dell'art.  7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.
              10.  Nei  casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
          gli  atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
          previste  dalla  legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal presente
          decreto   legislativo,   la   Conferenza   unificata   puo'
          predisporre  lo  schema  dell'atto  o  del  provvedimento e
          inviarlo  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
          iniziative  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59.  Si  applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
          2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              11.  Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
          disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  nei  termini  previsti,  la  regione e gli enti locali
          interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
          il  ritardo  o  l'inerzia  al  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  che  indica  il  termine per provvedere. Decorso
          inutilmente  tale  termine  il Presidente del Consiglio dei
          Ministri nomina un commissario ad acta".
              "Art.  8 (Regime fiscale del trasferimento dei beni). -
          1.  I  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
          cui  all'art.  7  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, che
          trasferiscono  a regioni ed enti locali i beni in relazione
          alle   funzioni   conferite,   costituiscono   titolo   per
          l'apposita   trascrizione  dei  beni  immobili  che  dovra'
          avvenire  con  esenzione  per  gli enti interessati di ogni
          onere relativo ad imposte e tasse.".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
          1977,  n.  385,  recante: "Norme di attuazione dell'art. 7,
          terzo  comma,  del  testo unico delle leggi sulla Corte dei
          conti,  approvato  con  regio  decreto  12 luglio  1934, n.
          1214",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del
          12 luglio 1977.
              -  Per  il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          vedi note all'art. 2.
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          dell'art.  12  della  legge  20  dicembre  1961,  n.  1345,
          recante:  "Istituzione  di  una  quarta  e  quinta  Sezione
          speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di
          guerra  ed  altre  disposizioni  relative  alla  Corte  dei
          conti",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  1  del
          2 gennaio 1962.
              "Art.  12  (Nomine  a  referendario).  -  Le  nomine  a
          referendario  sono  conferite  a  seguito  di  concorso per
          titoli ed esami, al quale possono partecipare:
                a) i  magistrati  dell'ordine giudiziario che abbiano
          conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
                b) i sostituti procuratori dello Stato;
                c) i   sostituti  procuratori  e  giudici  istruttori
          militari;
                d) gli    avvocati   iscritti   nel   relativo   albo
          professionale da almeno un anno;
                e) gli  impiegati  delle Amministrazioni dello Stato,
          nonche'   quelli   dei   due  rami  del  Parlamento  e  del
          Segretariato  generale  della  Presidenza della Repubblica,
          muniti  della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle
          carriere  direttive con qualifica non inferiore a quelle di
          consigliere  di prima classe od equiparata, che nell'ultimo
          triennio  abbiano  riportato  il  giudizio  complessivo  di
          "ottimo".   I bandi   di   concorso  possono  prevedere  la
          partecipazione  di personale dotato anche di laurea diversa
          adeguando  le  prove  d'esame  e riservano in ogni caso una
          percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a
          concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche
          o statistiche e attuariali.
              Per  quanto  altro  attiene alle modalita' del concorso
          per  l'accesso  alla  qualifica iniziale della magistratura
          della  Corte  si  applicano,  fino all'emanazione del testo
          unico previsto dal successivo art. 44, le norme vigenti.
              Alla   lettera   a)  dell'art.  45  del  regio  decreto
          12 ottobre  1933,  n. 1364, sono soppresse le parole "della
          regia universita' di Roma".