IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo  1,  comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A);
  Vista   la  direttiva  1999/93/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  13 dicembre 1999, relativa, ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n. 10, recante
attuazione  della  citata  direttiva  1999/93/CE,  ed  in particolare
l'articolo 13;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22  giugno  1998,  modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata con decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre e
del 14 ottobre 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
Ministro   degli   affari   esteri,  dell'interno,  della  giustizia,
dell'economia  e delle finanze, delle comunicazioni e per la funzione
pubblica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
              Modifiche all'articolo 1 del decreto del
        Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

  1.  L'articolo  1  del testo unico delle disposizioni legislativo e
regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, approvato
con  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,   di  seguito  denominato:  "testo  unico",  e'  sostituito  dal
seguente:
"Art.  1(R)  (Definizioni).  - 1. Ai fini del presente testo unico si
intende per:
    a)   DOCUMENTO  AMMINISTRATIVO  ogni  rappresentazione,  comunque
formata,  del  contenuto  di  atti,  anche  interni,  delle pubbliche
amministrazioni   o,  comunque,  utilizzati  ai  fini  dell'attivita'
amministrativa.  Le  relative  modalita'  di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
    b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    c)   DOCUMENTO   DI   RICONOSCIMENTO  ogni  documento  munito  di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico
o  informatico,  da  una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
    d)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  la  carta  d'identita'  ed ogni altro
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo,  magnetico  o  informatico, da una pubblica amministrazione
competente  dello  Stato  italiano o di altri Stati, con la finalita'
prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
    e)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  ELETTRONICO il documento analogo alla
carta   d'identita'   elettronica   rilasciato  dal  comune  fino  al
compimento del quindicesimo anno di eta';
    f)  CERTIFICATO  il  documento  rilasciato da una amministrazione
pubblica    avente   funzione   di   ricognizione,   riproduzione   o
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche;
    g)  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  il documento,
sottoscritto   dall'interessato,   prodotto   in   sostituzione   del
certificato di cui alla lettera f);
    h)  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento
sottoscritto  dall'interessato, concernente stati, qualita' personali
e  fatti,  che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico;
    i)  AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di
un  pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza,   previo  accertamento  dell'identita'  della  persona  che
sottoscrive;
    l)  LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita'  di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
    m)  LEGALIZZAZIONE  DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica  amministrazione  competente,  che  un'immagine  fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato;
    n)  FIRMA  DIGITALE  e'  un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica  e  una  privata, che consente al titolare tramite la chiave
privata    e    al   destinatario   tramite   la   chiave   pubblica,
rispettivamente,  di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e  l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un insieme di
documenti informatici;
    o)  AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con   l'utenza,  i  gestori  di  pubblici  servizi  che  ricevono  le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui  alle  lettere  g)  e  h)  ovvero
provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
    p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
dati   contenuti   nelle   dichiarazioni   sostitutive,  o  richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71;
    q)  GESTIONE  DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate
alla    registrazione   di   protocollo   e   alla   classificazione,
organizzazione,    assegnazione    e    reperimento   dei   documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del   sistema   di   classificazione  d'archivio  adottato;  essa  e'
effettuata mediante sistemi informativi autorizzati;
    r)  SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse  di  calcolo,  degli  apparati, delle reti di comunicazione e
delle  procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti;
    s)   SEGNATURA  DI  PROTOCOLLO  l'apposizione  o  l'associazione,
all'originale  del  documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso;
    t)  CERTIFICATI  ELETTRONICI  ai  sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  d),  del  decreto  legislativo  23  gennaio 2002, n. 10, gli
attestati  elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare
le  firme  elettroniche  ai  titolari  e  confermano  l'identita' dei
titolari stessi;
    u)  CERTIFICATORE  ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
del  decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n. 10, il soggetto che
presta  servizi  di  certificazione  delle  firme  elettroniche o che
fornisco altri servizi connessi con queste ultime;
    v)  CERTIFICATORE  QUALIFICATO  il  certificatore che rilascia al
pubblico  certificati  elettronici conformi ai requisiti indicati nel
presente  testo  unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2;
    z)  CERTIFICATORE  ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  23  gennaio  2002, n. 10, il
certificatore  accreditato  in  Italia  ovvero  in altri Stati membri
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  3, paragrafo 2, della
direttiva n. 1999/93/CE, nonche' ai sensi del presente testo unico;
    aa)  CERTIFICATI  QUALIFICATI  ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  e),  del  decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n. 10, i
certificati  elettronici  conformi ai requisiti di cui all'allegato I
della  direttiva  n.  1999/93/CE,  rilasciati  da  certificatori  che
rispondono  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  II  della  medesima
direttiva;
    bb)  CARTA  NAZIONALE  DEI  SERVIZI  il  documento  rilasciato su
supporto  informatico  per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati dalla pubblica amministrazione;
    cc)  FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
a),  del  decreto  legislativo  23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei
dati   in   forma   elettronica,  allegati  oppure  connessi  tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo
di autentificazione informatica;
    dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma
elettronica   ottenuta   attraverso  una  procedura  informatica  che
garantisce  la  connessione  univoca  al  firmatario e la sua univoca
identificazione,  creata  con  mezzi  sui  quali  il  firmatario puo'
conservare  un  controllo  esclusivo  e collegata ai dati ai quali si
riferisce  in  modo  da consentire di rilevare se i dati stessi siano
stati successivamente modificati;
    ee)  FIRMA  ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata
che  sia  basata  su  un certificato qualificato e creata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma;
    ff)  TITOLARE  la  persona  fisica  cui  e'  attribuita  la firma
elettronica  e  che  ha accesso al dispositivo per la creazione della
firma elettronica;
    gg)  DATI  PER  LA  CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come
codici  o  chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per
creare la firma elettronica;
    hh)  DISPOSITIVO  PER  LA  CREAZIONE  DELLA  FIRMA  il  programma
informatico   adeguatamente   configurato   (software)  o  l'apparato
strumentale   (hardware)   usati   per   la   creazione  della  firma
elettronica;
    ii)  DISPOSITIVO  SICURO  PER  LA  CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  f), del decreto legislativo 23
gennaio  2002,  n.  10, l'apparato strumentale usato per la creazione
della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo
10  del  citato  decreto  n.  10 del 2002, nonche' del presente testo
unico;
    ll)  DATI  PER  LA  VERIFICA  DELLA  FIRMA i dati peculiari, come
codici  o  chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare
la firma elettronica;
    mm)  DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico
(software)   adeguatamente   configurato   o  l'apparato  strumentale
(hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica;
    nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  h),  del  decreto  legislativo  23  gennaio  2002, n. 10, il
riconoscimento  del  possesso,  da  parte  del  certificatore  che la
richieda,  dei  requisiti  del  livello  piu'  elevato, in termini di
qualita' e di sicurezza;
    oo)   PRODOTTI  DI  FIRMA  ELETTRONICA  i  programmi  informatici
(software),  gli  apparati  strumentali  (hardware) e i componenti di
tali  sistemi  informatici,  destinati  ad  essere  utilizzati per la
creazione  e  la verifica di firme elettroniche o da un certificatore
per altri servizi di firma elettronica.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europea (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al  Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i regolamenti.
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta

          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 4, comma 5,
          della  legge  9 marzo  1989,  n.  86  (Norme generali sulla
          partecipazione    dell'Italia    al    processo   normativo
          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
          comunitari):
              "5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le

          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o   del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della legge comunitaria. In questa
          ipotesi  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve essere
          espresso  entro  quaranta  giorni  dalla richiesta. Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere.".
              -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 7 della legge
          8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   legge  di
          semplificazione  1998),  come modificato dall'art. 1, comma
          6,  lettera  e),  della  legge  24 novembre  2000,  n.  340
          (Disposizioni    per    la   delegificazione   e   per   la
          semplificazione  dei procedimenti amministrativi - legge di
          semplificazione 1999):
              "Art.  7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
          adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
          30 giugno  1999  dalle  Camere  sulla base di una relazione
          presentata  dal  Governo,  il  programma  di riordino delle
          norme  legislative  e  regolamentari  che  disciplinano  le
          fattispecie previste e le materie elencate:
                a) nell'art.  4,  comma 4, e nell'art. 20 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59, e successive modificazioni e nelle
          norme  che  dispongono  la delegificazione della materia ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400;
                b) nelle leggi annuali di semplificazione;
                c) nell'allegato 3 della presente legge;
                d) nell'art.  16  delle  disposizioni  sulla legge in
          generale,  in  riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                e) nel  codice civile, in riferimento all'abrogazione
          dell'art. 17 del medesimo codice;
                f) nel    codice    civile,   in   riferimento   alla
          soppressione  del  Bollettino  ufficiale delle societa' per
          azioni  e  a  responsabilita'  limitata  e  del  Bollettino
          ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29
          della legge 7 agosto 1997, n. 266;
                f-bis)  da  ogni  altra  disposizione  che preveda la
          redazione dei testi unici.
              2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
          entro  il  31 dicembre  2002 mediante l'emanazione di testi
          unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
          in  un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
          disposizioni  legislative  e  regolamentari.  A  tale  fine
          ciascun  testo  unico, aggiornato in base a quanto disposto
          dalle   leggi  di  semplificazione  annuali,  comprende  le
          disposizioni  contenute  in  un decreto legislativo e in un
          regolamento  che  il  Governo emana ai sensi dell'art. 14 e
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
                a) delegificazione  delle  norme di legge concernenti
          gli  aspetti  organizzativi  e  procedimentali,  secondo  i
          criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, e successive modificazioni;
                b)  puntuale  individuazione  del testo vigente delle
          forme;
                c) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
                d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa  anche  al fine di adeguare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                e) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
                f) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  che  regolano  la  materia
          oggetto  di  delegificazione con espressa indicazione delle
          stesse in apposito allegato al testo unico;
                g) (aggiornamento  periodico,  almeno ogni sette anni
          dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico);
                h) indicazione,  per  i  testi  unici  concernenti la
          disciplina   della   materia   universitaria,  delle  norme
          applicabili  da parte di ciascuna universita' salvo diversa
          disposizione statutaria o regolamentare.
              3.  Dalla  data  di  entrata in vigore di ciascun testo
          unico  sono  comunque  abrogate  le  norme  che regolano la
          materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
          della lettera e) del comma 2.
              4.  Lo  schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
          Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio
          di   Stato   deve   esprimere  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta.  Lo  schema e' trasmesso, con apposita relazione
          cui  e'  allegato  il  parere  del Consiglio di Stato, alle
          competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
          entro  quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
          unico  e'  emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari, con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro  per la funzione
          pubblica,  previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
          Ministri.
              5.  Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
          di  testi  unici  ai sensi dell'art. 14, secondo, del testo
          unico  delle  leggi  sul  Consiglio di Stato, approvato con
          regio  decreto  26 giugno  1924,  n.  1054, al Consiglio di
          Stato,  che  ha  la  facolta'  di  avvalersi di esperti, in
          discipline  non  giuridiche,  in  numero  non  superiore  a
          cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art.
          3  della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio
          di  Stato  non e' acquisito il parere dello stesso previsto
          ai sensi dell'art. 16, primo comma, terzo, del citato testo
          unico  approvato  con  regio  decreto  n.  1054  del  1924,
          dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          e del comma 4 del presente articolo.
              6.  Le  disposizioni  contenute  in  un testo unico non
          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
          modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
          precisa  delle  fonti  da  abrogare, derogare, sospendere e
          modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
          gli  opportuni  atti  di  indirizzo  e di coordinamento per
          assicurare  che i successivi interventi normativi incidenti
          sulle   materie   oggetto   di   riordino   siano   attuati
          esclusivamente  mediante la modifica e l'integrazione delle
          disposizioni contenute nei testi unici.
              7.  Relativamente  alle  norme  richiamate dal comma 1,
          lettere  d),  e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
          normativi  mediante  applicazione  delle  norme dettate dal
          comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".
              -   La   legge   29 dicembre   2000,  n.  422,  recante
          disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria 2000, e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 20 gennaio 2001, n. 16, S.O.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre   2000,  n.  445,  recante  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione  amministrativa,  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
              -  La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  relativa  ad  un quadro comunitario per le firme
          elettroniche,  e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          della  Comunita' europea del 19 gennaio 2000, n. L 13 ed e'
          entrata in vigore il 19 gennaio 2000.
              -   Il  testo  dell'art.  13  del  decreto  legislativo
          23 gennaio   2002,   n.   10  (Attuazione  della  direttiva
          1999/93/CE  relativa  ad un quadro comunitario per le firme
          elettroniche), e' il seguente:
              "Art.  13.  -  1.  Entro  trenta  giorni  dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'  emanato un
          regolamento  ai  sensi  dell'art.  17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  anche ai fini del coordinamento
          delle  disposizioni  del testo unico emanato con il decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
          con  quelle  recate  dal presente decreto e dalla direttiva
          1999/93/CE,   nonche'   della   fissazione   dei  requisiti
          necessari    per    le   svolgimento   dell'attivita'   dei
          certificatori.
              2.  Il  regolamento  e'  emanato  su  proposta e con il
          concerto  dei Ministri indicati nell'art. 1, comma 2, della
          legge 29 dicembre 2000, n. 422.".