Art. 10.
        Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente
              della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  1. L'articolo 26 del testo unico e' sostituito dal seguente:
  «Art.  26  (R)  (Certificatori). - 1. L'attivita' dei certificatori
stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e'
libera  e  non  necessita  di  autorizzazione  preventiva,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti
certificatori  o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti
ed  i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere
i  requisiti  di  onorabilita'  richiesti  ai  soggetti  che svolgono
funzioni  di  amministrazione, direzione e controllo presso le banche
di  cui  all'articolo 26  del  testo  unico  delle  leggi  in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
  2.  L'accertamento  successivo  dell'assenza  o  del venir meno dei
requisiti  di  cui  al  comma 1  comporta  il divieto di prosecuzione
dell'attivita' intrapresa.
  3.  Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che
hanno  sede  stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si
applicano  le norme del presente decreto e le relative norme tecniche
di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di
recepimento della direttiva 1999/93/CE.».
 
          Note all'art. 10:
              -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          23 gennaio   2002,   n.   10  (Attuazione  della  direttiva
          1999/93/CE  relativa  ad un quadro comunitario per le firme
          elettroniche), e' il seguente:
              «Art.  3.  - 1. L'attivita' dei certificatori stabiliti
          in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e'
          libera e non necessita di autorizzazione preventiva.
              2.   La   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  per l'innovazione e le tecnologie, di seguito
          denominato:  "Dipartimento", svolge funzioni di vigilanza e
          controllo nel settore, anche avvalendosi dell'Autorita' per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  e di altre
          strutture  pubbliche individuate con decreto del Presidente
          del   Consiglio   dei   Ministri  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie, di concerto con i Ministri interessati.».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  del  decreto
          legislativo  1° settembre  1993,  n. 385 (Testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia):
              «Art.   26   (Requisiti   di   professionalita'   e  di
          onorabilita'  degli  esponenti  aziendali). - 1. I soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo  presso  banche  devono  possedere i requisiti di
          professionalita'    e   di   onorabilita'   stabiliti   con
          regolamento  del  Ministro  del tesoro adottato, sentita la
          Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la decadenza
          dall'ufficio.   Essa   e'   dichiarata   dal  consiglio  di
          amministrazione  entro  trenta  giorni dalla nomina o dalla
          conoscenza  del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la
          decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
              3.  Il  regolamento  previsto dal comma 1 stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nel comma 2.».