Art. 11.
        Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente
              della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  1. L'articolo 27 del testo unico e' sostituito dal seguente:
  «Art.  27 (R) (Certificatori qualificati). - 1. I certificatori che
rilasciano  al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle
condizioni previste dall'articolo 26.
  2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:
    a)    dimostrare   l'affidabilita'   organizzativa,   tecnica   e
finanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione;
    b)   impiegare  personale  dotato  delle  conoscenze  specifiche,
dell'esperienza  e delle competenze necessarie per i servizi forniti,
in   particolare   della   competenza  a  livello  gestionale,  della
conoscenza   specifica  nel  settore  della  tecnologia  delle  firme
elettroniche   e  della  dimestichezza  con  procedure  di  sicurezza
appropriate,  e  che sia in grado di rispettare le norme del presente
testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
    c) applicare  procedure  e  metodi  amministrativi  e di gestione
adeguati e tecniche consolidate;
    d) utilizzare  sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da
alterazioni  e  che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica
dei  procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza riconosciuti
in  ambito  europeo  e  internazionale  e  certificati ai sensi dello
schema   nazionale  di  cui  all'articolo 10,  comma 1,  del  decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
    e) adottare   adeguate   misure   contro  la  contraffazione  dei
certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e
la  sicurezza  nella  generazione  delle  chiavi,  nei casi in cui il
certificatore generi tali chiavi.
  3.  I  certificatori  di  cui  al  comma 1 devono comunicare, prima
dell'inizio    dell'attivita',   anche   in   via   telematica,   una
dichiarazione di inizio di attivita' al Dipartimento dell'innovazione
e   le  tecnologie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
attestante  l'esistenza  dei presupposti e dei requisiti previsti dal
presente  testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
  4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di
soggetti  pubblici  o  privati,  a  controlli  volti  ad accertare la
sussistenza  dei  presupposti  e  dei requisiti previsti dal presente
testo  unico  e  dispone,  se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita'
e  la  rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato  provveda  a  conformare  alla  normativa vigente detta
attivita'   ed   i   suoi  effetti  entro  il  termine  prefissatogli
dall'amministrazione stessa.».
 
          Note all'art. 11:
              -   Il   testo  dell'art.  10,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   23 gennaio  2002,  n.  10  (Attuazione  della
          direttiva  1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per
          le firme elettroniche), e' il seguente:
              «1.  La conformita' dei dispositivi per la creazione di
          una  firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III
          della direttiva 1999/93/CE e' accertata, in Italia, in base
          allo  schema  nazionale per la valutazione e certificazione
          di     sicurezza     nel     settore    della    tecnologia
          dell'informazione,  fissato  con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per
          l'innovazione  e  le tecnologie, di concerto con i Ministri
          delle   comunicazioni,   delle   attivita'   produttive   e
          dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca
          oneri  aggiuntivi  per il bilancio dello Stato ed individua
          l'organismo  pubblico incaricato di accreditare i centri di
          valutazione  e  di certificare le valutazioni di sicurezza.
          Lo  schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione
          e  la  certificazione  relativamente  ad  ulteriori criteri
          europei  ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi
          e prodotti afferenti al settore suddetto.».
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
          legislativo   23 gennaio  2002,  n.  10  (Attuazione  della
          direttiva  1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per
          le firme elettroniche):
              «1.  I  certificatori stabiliti in Italia che intendono
          rilasciare al pubblico certificati qualificati devono darne
          avviso,   anche   in   via  telematica,  prima  dell'inizio
          dell'attivita', al Dipartimento.».