Art. 12.
              Modifiche al decreto del Presidente della
                 Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  1. Dopo l'articolo 27 del testo unico e' inserito il seguente:
  «Art.  27-bis  (R)  (Certificati  qualificati).  - 1. I certificati
qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
    a) indicazione  che  il  certificato elettronico rilasciato e' un
certificato qualificato;
    b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
    c) nome,  ragione  o denominazione sociale del certificatore e lo
Stato nel quale e' stabilito;
    d) nome,  cognome e codice fiscale del titolare del certificato o
uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;
    e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la
creazione della stessa in possesso del titolare;
    f) indicazione  del  termine  iniziale  e  finale  del periodo di
validita' del certificato;
    g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato
il certificato.
  2.  In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la
possibilita'  di  utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti
all'estero  cui  non  risulti  attribuito  il codice fiscale, si deve
indicare  il  codice  fiscale  rilasciato  dall'autorita' fiscale del
Paese  di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale  ad  esempio  un  codice  di  sicurezza  sociale  o  un  codice
identificativo generale.
  3.  Il  certificato  qualificato puo' inoltre contenere, su domanda
del  titolare  o  del terzo interessato, le seguenti informazioni, se
pertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:
    a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad
ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di
altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
    b) limiti  d'uso  del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis,
comma 3;
    c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i
quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.».