Art. 14.
        Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente
              della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  1. L'articolo 29 del testo unico e' sostituito dal seguente:
  «Art.  29 (R) (Vigilanza sull'attivita' di certificazione). - 1. La
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  svolge  funzioni  di  vigilanza  e
controllo sull'attivita' di certificazione, ai sensi dell'articolo 3,
comma  2,  del  decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n. 10, anche
attraverso   le   strutture   di   cui  si  avvale  il  Ministro  per
l'innovazione e le tecnologie.
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto dal comma 1, il Dipartimento per
l'innovazione  e  le  tecnologie  provvede al controllo periodico dei
certificatori accreditati.».
 
          Nota all'art. 14:
              -  Per  quanto  concerne il testo dell'art. 3, comma 2,
          del  decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione
          della   direttiva   1999/93/CE   relativa   ad   un  quadro
          comunitario  per  le firme elettroniche), si vedano le note
          riportate all'art. 10.