Art. 14. Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 1. L'articolo 29 del testo unico e' sostituito dal seguente: «Art. 29 (R) (Vigilanza sull'attivita' di certificazione). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.».
Nota all'art. 14: - Per quanto concerne il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), si vedano le note riportate all'art. 10.