Art. 15.
                 Modifiche al decreto del Presidente
              della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  1. Dopo l'articolo 29 del testo unico sono inseriti i seguenti:
  «Art.  29-bis (R) (Obblighi del titolare e del certificatore). - 1.
Il  titolare  ed  il  certificatore  sono tenuti ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
  2.  Il  certificatore  che  rilascia,  ai  sensi  dell'articolo 27,
certificati qualificati e' tenuto inoltre a:
    a) identificare  con  certezza  la persona che fa richiesta della
certificazione;
    b)  rilasciare  e rendere pubblico il certificato elettronico nei
modi  e  nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo
8,  comma  2,  nel  rispetto  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni;
    c)    specificare,   nel  certificato  qualificato  su  richiesta
dell'istante,  e  con  il consenso del terzo interessato, i poteri di
rappresentanza o di altri titoli relativi all'attivita' professionale
o  a  cariche  rivestite,  previa  verifica  della  sussistenza degli
stessi;
    d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
    e) informare  i  richiedenti  in  modo  compiuto  e chiaro, sulla
procedura  di  certificazione  e  sui necessari requisiti tecnici per
accedervi  e  sulle  caratteristiche  e sulle limitazioni d'uso delle
firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
    f)  adottare  le  misure di sicurezza per il trattamento dei dati
personali,   ai   sensi   dell'articolo  15,  comma  2,  della  legge
31 dicembre 1996, n. 675;
    g) non  rendersi depositario di dati per la creazione della firma
del titolare;
    h) procedere  alla pubblicazione della revoca e della sospensione
del  certificato  elettronico  in  caso  di  richiesta  da  parte del
titolare  o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di
perdita  del  possesso della chiave, di provvedimento dell'autorita',
di  acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita'
del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
    i) garantire  il  funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei
servizi  di  elencazione,  nonche'  garantire un servizio di revoca e
sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;
    l)  assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di
rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
    m) tenere   registrazione,   anche   elettronica,   di  tutte  le
informazioni  relative  al  certificato qualificato per dieci anni in
particolare   al  fine  di  fornire  prova  della  certificazione  in
eventuali procedimenti giudiziari;
    n) non  copiare,  ne'  conservare  le chiavi private di firma del
soggetto   cui   il   certificatore   ha   fornito   il  servizio  di
certificazione;
    o)  predisporre  su  mezzi  di  comunicazione  durevoli  tutte le
informazioni   utili  ai  soggetti  che  richiedono  il  servizio  di
certificazione,   tra   cui  in  particolare  gli  esatti  termini  e
condizioni   relative   all'uso   del   certificato,   compresa  ogni
limitazione  dell'uso,  l'esistenza  di  un sistema di accreditamento
facoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e  di  risoluzione  delle
controversie;   dette  informazioni,  che  possono  essere  trasmesse
elettronicamente,  devono  essere  scritte  in  linguaggio  chiaro ed
essere  fornite  prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed
il certificatore;
    p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei
certificati  con  modalita' tali da garantire che soltanto le persone
autorizzate   possano   effettuare   inserimenti   e  modifiche,  che
l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati
siano  accessibili  alla consultazione del pubblico soltanto nei casi
consentiti  dal  titolare  del  certificato  e  che l'operatore possa
rendersi  conto  di  qualsiasi  evento che comprometta i requisiti di
sicurezza.  Su  richiesta,  elementi  pertinenti  delle  informazioni
possono  essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato.
  3.  Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie
i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o
previo  suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al
rilascio  e  al  mantenimento del certificato, fornendo l'informativa
prevista  dalla  disciplina  in materia di dati personali. I dati non
possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso
consenso della persona cui si riferiscono.
  Art.  29-ter  (R)  (Uso  di pseudonimi). - 1. In luogo del nome del
titolare  il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico
uno  pseudonimo,  qualificandolo  come  tale.  Se  il  certificato e'
qualificato,   il   certificatore   ha  l'obbligo  di  conservare  le
informazioni  relative  alla  reale identita' del titolare per almeno
dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.
  Art. 29-quater (R) (Efficacia dei certificati qualificati). - 1. La
firma  elettronica,  basata  su  un  certificato qualificato scaduto,
revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione.
  Art.   29-quinquies   (R)   (Norme  particolari  per  le  pubbliche
amministrazioni e per altri soggetti qualificati). - 1. Ai fini della
sottoscrizione,  ove  prevista, di documenti informatici di rilevanza
esterna, le pubbliche amministrazioni:
    a)  possono  svolgere  direttamente  l'attivita'  di rilascio dei
certificati  qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi
ai   sensi  dell'articolo  28;  tale  attivita'  puo'  essere  svolta
esclusivamente  nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di
categorie  di  terzi,  pubblici  o privati. I certificati qualificati
rilasciati  in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori
dei  quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei Ministri per la funzione
pubblica   e  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e  dei  Ministri
interessati,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei
certificati qualificati;
    b)  possono  rivolgersi  a  certificatori accreditati, secondo la
vigente normativa in materia di contratti pubblici.
  2.  Per  la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione  di documenti
informatici   aventi   rilevanza   esclusivamente   interna  ciascuna
amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa,
regole  diverse  da  quelle  contenute  nelle  regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2.
  3.   Le  regole  tecniche  concernenti  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale,   l'appartenenza   ad   ordini  o  collegi  professionali,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate
con  decreti  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, di
concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
della   giustizia  e  con  gli  altri  Ministri  di  volta  in  volta
interessati,   sulla   base   dei  principi  generali  stabiliti  dai
rispettivi ordinamenti.
  4.  Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di
cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2.
  Art.   29-sexies   (R)  (Dispositivi  sicuri  e  procedure  per  la
generazione  della  firma).  - 1. I dispositivi sicuri e le procedure
utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti
di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
    a) sia riservata;
    b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta
da contraffazioni;
    c) possa  essere  sufficientemente protetta dal titolare dall'uso
da parte di terzi.
  2.  I  dispositivi  sicuri  di  cui  al  comma  1  devono garantire
l'integrita' dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati
devono  essere  presentati  al titolare, prima dell'apposizione della
firma,  chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere conferma
della volonta' di generare la firma.
  3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte
con  procedura  automatica, purche' l'attivazione della procedura sia
chiaramente riconducibile alla volonta' del titolare.
  4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e
certificazione  di  sicurezza  ai sensi dello schema nazionale per la
valutazione   e   certificazione   di  sicurezza  nel  settore  della
tecnologia  dell'informazione  di  cui  all'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
  Art.   29-septies   (R)   (Revoca  e  sospensione  dei  certificati
qualificati).  - 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del
certificatore:
    a) revocato    in   caso   di   cessazione   dell'attivita'   del
certificatore;
    b)   revocato   o  sospeso  in  esecuzione  di  un  provvedimento
dell'autorita';
    c)  revocato  o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del
terzo  dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita'
previste nel presente decreto;
    d) revocato  o  sospeso  in  presenza  di  cause limitative della
capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
  2.  Il  certificato  qualificato  puo',  inoltre, essere revocato o
sospeso  nei  casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo
8, comma 2.
  3.   La  revoca  o  la  sospensione  del  certificato  qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione
della  lista  che  lo  contiene.  Il momento della pubblicazione deve
essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
  4.  Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
  Art.   29-octies   (R)   (Cessazione   dell'attivita).   -   1.  Il
certificatore   qualificato   o   accreditato   che  intende  cessare
l'attivita'   deve,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  data  di
cessazione,  darne  avviso  al  Dipartimento  per  l'innovazione e le
tecnologie,  informando  senza  indugio i titolari dei certificati da
lui  emessi  specificando  che  tutti  i  certificati  non scaduti al
momento della cessazione saranno revocati.
  2.  Il  certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la
rilevazione  della  documentazione  da parte di altro certificatore o
l'annullamento   della  stessa.  L'indicazione  di  un  certificatore
sostitutivo  non  impone la revoca di tutti i certificati non scaduti
al momento della cessazione.
  3.  Il  certificatore  di  cui  al  comma  1  deve  indicare  altro
depositario   del   registro   dei   certificati   e  della  relativa
documentazione.
  4.  Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attivita'
del  certificatore  accreditato  tramite l'elenco di cui all'articolo
28, comma 6.».
 
          Note all'art. 15:
              -  Per  quanto  concerne il testo dell'art. 8, comma 2,
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          2000,  n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
          si vedano le note riportate all'art. 2.
              -   Il   testo  dell'art.  15,  comma  2,  della  legge
          31 dicembre  1996,  n. 675 (Tutela delle persone e di altri
          soggetti   rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1997, n.
          5, S.O., e' il seguente:
              «2.  Le  misure  minime di sicurezza da adottare in via
          preventiva  sono  individuate  con  regolamento emanato con
          decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.
          17,  comma  1,  lettera  a), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, su proposta del Ministro di
          grazia  e  giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica
          nella pubblica amministrazione e il Garante.».
              -  Per  quanto concerne il testo dell'art. 10, comma 1,
          del  decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione
          della   direttiva   1999/93/CE   relativa   ad   un  quadro
          comunitario  per  le firme elettroniche), si vedano le note
          riportate all'art. 11.