Art. 16.
                      Disposizioni transitorie
  1. I certificati emessi alla data di entrata in vigore del presente
decreto  dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco pubblico dei
certificatori  tenuto dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione sono considerati certificati qualificati.
  2.  Fino alla completa operativita' dell'elenco di cui all'articolo
28, comma 6, del testo unico coloro che intendono accreditarsi presso
la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per
l'innovazione  e  le  tecnologie, effettuano gli adempimenti previsti
dagli  articoli 27  e  28 del medesimo testo unico presso l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.