Art. 2.
         Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente
              della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  1. Al  comma 2  dell'articolo 8 del testo unico le parole: «sentiti
l'Autorita'  per  l'informatica nella pubblica amministrazione», sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  o,  per sua delega del Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione
pubblica».
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il  testo  del  comma  2 dell'art. 8 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  di documentazione amministrativa), come modificato
          dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
              «2.   Le   regole   tecniche   per  la  formazione,  la
          trasmissione,   la   conservazione,   la  duplicazione,  la
          riproduzione   e   la  validazione,  anche  temporale,  dei
          documenti   informatici   sono  definite  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega del
          Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, sentiti il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  il Garante per la
          protezione  dei  dati  personali.  Esse  sono adeguate alle
          esigenze    dettate    dall'evoluzione   delle   conoscenze
          scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.».