Art. 3.
         Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente
              della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  1.  Il  comma 4  dell'articolo 9  del testo unico e' sostituito dal
seguente:   «4. Le   regole  tecniche  in  materia  di  formazione  e
conservazione    di    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni  sono  definite  dalla  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa
con  il  Dipartimento  della  funzione pubblica ed il Ministero per i
beni  e  le attivita' culturali, sentito il Garante per la protezione
dei  dati  personali e, per il materiale classificato d'intesa con le
Amministrazioni  della  difesa,  dell'interno e dell'economia e delle
finanze, rispettivamente competenti.».
 
          Nota all'art. 3:
              - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445  (testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa),   come   modificato   dal
          regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  9  (R)  (Documenti  informatici  delle pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Gli  atti  formati  con strumenti
          informatici,   i  dati  e  i  documenti  informatici  delle
          pubbliche   amministrazioni,   costituiscono   informazione
          primaria  ed  originale  da cui e' possibile effettuare, su
          diversi  tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
          consentiti dalla legge.
              2.   Nelle   operazioni  riguardanti  le  attivita'  di
          produzione,   immissione,   conservazione,  riproduzione  e
          trasmissione  di dati, documenti ed atti amministrativi con
          sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
          degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e
          resi  facilmente  individuabili  sia  i  dati relativi alle
          amministrazioni   interessate   sia   il  soggetto  che  ha
          effettuato l'operazione.
              3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e
          a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari
          elettronici validi ad ogni effetto di legge.
              4.  Le  regole  tecniche  in  materia  di  formazione e
          conservazione  di  documenti  informatici  delle  pubbliche
          amministrazioni   sono   definite   dalla   Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per l'innovazione e
          le  tecnologie  d'intesa con il Dipartimento della funzione
          pubblica  ed  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati
          personali,  e,  per il materiale classificato, d'intesa con
          le  Amministrazioni  della  difesa,  dell'interno  e  delle
          finanze, rispettivamente competenti.».