Art. 6. Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 1. Al comma 2 dell'articolo 20 del testo unico le parole: «la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.», sono sostituite dalle seguenti: «, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.».
Nota all'art. 6: - Il testo del comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal regolamento qui pubblicato e' il seguente: «2. I documenti informatici contenenti copia e riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti e rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.».