Art. 6.
        Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente
              della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  1. Al comma 2 dell'articolo 20 del testo unico le parole: «la firma
digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni
del  presente  testo  unico.»,  sono sostituite dalle seguenti: «, da
parte  di  colui  che  li  spedisce o rilascia, una firma elettronica
qualificata.».
 
          Nota all'art. 6:
              -  Il  testo  del  comma 2 dell'art. 20 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  di documentazione amministrativa), come modificato
          dal regolamento qui pubblicato e' il seguente:
              «2.   I   documenti   informatici  contenenti  copia  e
          riproduzione   di   atti   pubblici,  scritture  private  e
          documenti   in   genere,  compresi  gli  atti  e  documenti
          amministrativi  di  ogni  tipo,  spediti  e  rilasciati dai
          depositari  pubblici  autorizzati e dai pubblici ufficiali,
          hanno  piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
          del  codice  civile,  se ad essi e' apposta o associata, da
          parte  di  colui  che  li  spedisce  o  rilascia, una firma
          elettronica qualificata.».