Art. 8.
        Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente
              della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  1. Al  comma 1  dell'articolo 22  del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) le lettere b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti:
      «b)    per   chiavi   asimmetriche,   la   coppia   di   chiavi
crittografiche,  una  privata  ed  una  pubblica, correlate tra loro,
utilizzate  nell'ambito  dei  sistemi  di  validazione  di  documenti
informatici;
      c) per  chiave  privata,  l'elemento  della  coppia  di  chiavi
asimmetriche,  destinato  ad  essere conosciuto soltanto dal soggetto
titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento
informatico;
      d)  per  chiave  pubblica,  l'elemento  della  coppia di chiavi
asimmetriche  destinato  ad  essere  reso  pubblico,  con il quale si
verifica  la  firma  digitale  apposta  sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche;»;
    b) la lettera f) e' abrogata;
    c) la lettera i) e' abrogata;
    d) le lettere l), m) ed n), sono sostituite dalle seguenti:
  «l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il
certificatore  annulla  la  validita'  del  certificato  da  un  dato
momento, non retroattivo, in poi;
      m) per  sospensione  del  certificato elettronico, l'operazione
con cui il certificatore sospende la validita' del certificato per un
determinato periodo di tempo;
      n) per  validita'  del  certificato  elettronico, l'efficacia e
l'opponibilita' al titolare dei dati in esso contenuti.»;
    e) la lettera o) e' abrogata.
 
          Nota all'art. 8:
              -   Il  testo  dell'art.  22  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000, come modificato
          dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  22  (R) (Definizione). - 1. Ai fini del presente
          testo unico si intende:
                a) per sistema di validazione, il sistema informatico
          e  crittografico  in  grado di generare ed apporre la firma
          digitale o di verificarne la validita';
                b)  per  chiavi  asimmetriche,  la  coppia  di chiavi
          crittografiche,  una privata ed una pubblica, correlate tra
          loro,  utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di
          documenti informatici;
                c)  per  chiave  privata,  l'elemento della coppia di
          chiavi   asimmetriche,   destinato   ad  essere  conosciuto
          soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone
          la firma digitale sul documento informatico;
                d)  per  chiave  pubblica, l'elemento della coppia di
          chiavi  asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con
          il   quale  si  verifica  la  firma  digitale  apposta  sul
          documento    informatico    dal   titolare   delle   chiavi
          asimmetriche;
                e)  per  chiave  biometrica,  la  sequenza  di codici
          informatici   utilizzati   nell'ambito   di  meccanismi  di
          sicurezza  che  impiegano metodi di verifica dell'identita'
          personale  basati  su  specifiche  caratteristiche  fisiche
          dell'utente;
                f) (abrogata);
                g)  per  validazione  temporale,  il  risultato della
          procedura  informatica,  con cui si attribuiscono, ad uno o
          piu'   documenti   informatici,   una  data  ed  un  orario
          opponibili ai terzi;
                h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una
          risorsa  fisica  o logica in grado di ricevere e registrare
          documenti informatici;
                i) (abrogata);
                l)    per   revoca   del   certificato   elettronico,
          l'operazione  con cui il certificatore annulla la validita'
          del  certificato  da  un  dato momento, non retroattivo, in
          poi;
                m)   per  sospensione  del  certificato  elettronico,
          l'operazione con cui il certificatore sospende la validita'
          del certificato per un determinato periodo di tempo;
                n)   per   validita'   del  certificato  elettronico,
          l'efficacia e l'opponibilita' al titolare, dei dati in esso
          contenuti;
                o) (abrogata).