Art. 8. Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 1. Al comma 1 dell'articolo 22 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti: «b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici; c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;»; b) la lettera f) e' abrogata; c) la lettera i) e' abrogata; d) le lettere l), m) ed n), sono sostituite dalle seguenti: «l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validita' del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi; m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validita' del certificato per un determinato periodo di tempo; n) per validita' del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilita' al titolare dei dati in esso contenuti.»; e) la lettera o) e' abrogata.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 22 (R) (Definizione). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende: a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validita'; b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici; c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identita' personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente; f) (abrogata); g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi; h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici; i) (abrogata); l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validita' del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi; m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validita' del certificato per un determinato periodo di tempo; n) per validita' del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilita' al titolare, dei dati in esso contenuti; o) (abrogata).