Art. 9.
        Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente
              della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  1. L'articolo 23 del testo unico e' sostituito dal seguente:
  «Art.  23  (R)  (Firma  digitale).  -  1.  La  firma  digitale deve
riferirsi  in  maniera  univoca ad un solo soggetto ed al documento o
all'insieme di documenti cui e' apposta o associata.
  2. Per  la  generazione  della  firma  digitale deve adoperarsi una
chiave  privata  la  cui  corrispondente  chiave  pubblica  sia stata
oggetto  dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento
della  sottoscrizione,  non  risulti  scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
  3. L'apposizione   ad   un   documento  informatico  di  una  firma
elettronica  basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o
sospeso   equivale   a   mancata   sottoscrizione.  La  revoca  o  la
sospensione,  comunque  motivate,  hanno  effetto  dal  momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione,
non  dimostri  che  essa  era  gia'  a  conoscenza  di tutte le parti
interessate.
  4. L'apposizione  di  firma digitale integra e sostituisce, ad ogni
fine  previsto  dalla  normativa  vigente,  l'apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
  5. Attraverso   il  certificato  elettronico  si  devono  rilevare,
secondo  le  regole  tecniche  di  cui  all'articolo 8,  comma 2,  la
validita'  del  certificato  elettronico stesso, nonche' gli elementi
identificativi del titolare e del certificatore.».