ART. 2.
1.  Al  comma  3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il
secondo   periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Tuttavia,  quando
l'autorizzazione  a  procedere  o  l'autorizzazione  al compimento di
determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o
di  leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in
quanto  compatibili  con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e
346".
 
          Note all'art. 2:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  343 del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  343  (Autorizzazione  a procedere). - 1. Qualora
          sia  prevista  l'autorizzazione  a procedere fa richiesta a
          norma dell'art. 344.
              2.    Fino    a   quando   non   sia   stata   concessa
          l'autorizzazione,  e'  fatto  divieto di dispone il fermo o
          misure  cautelari  personali  nei  confronti  della persona
          rispetto  alla  quale e' prevista l'autorizzazione medesima
          nonche'   di   sottoporla   a   perquisizione  personale  o
          domiciliare,  a  ispezione  personale,  a  ricognizione,  a
          individuazione,   a   confronto,   a   intercettazione   di
          conversazioni   o   di  comunicazioni.  Si  puo'  procedere
          all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.
              3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche
          prima  della richiesta di autorizzazione, quando la persona
          e'  colta  nella  flagranza  di  uno  dei  delitti indicati
          nell'art. 380, commi 1 e 2.
              Tuttavia,   quando   l'autorizzazione   a  procedere  o
          l'autorizzazione  al  compimento  di  determinati atti sono
          prescritte  da  disposizioni  della Costituzione o di leggi
          costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in
          quanto   compatibili   con   esse,   quelle   di  cui  agli
          articoli 344, 345 e 346.
              4.  Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito
          nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.
              5.  L'autorizzazione  a  procedere, una volta concessa,
          non puo' essere revocata.».
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          degli  articoli  344,  345  e  346  del codice di procedura
          penale:
              «Art.  344 (Richiesta di autorizzazione a procedere). -
          1.  Il  pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di
          procedere  a  giudizio  direttissimo  o  di  richiedere  il
          giudizio  immediato il rinvio a giudizio, il decreto penale
          di  condanna  o  di  emettere  il  decreto  di  citazione a
          giudizio.  La  richiesta  deve, comunque, essere presentata
          entro  trenta  giorni  dalla  iscrizione nel registro delle
          notizie  di  reato  del  nome della persona per la quale e'
          necessaria l'autorizzazione.
              2.   Se   la   persona   per  la  quale  e'  necessaria
          l'autorizzazione   e'   stata  arrestata  in  flagranza  il
          pubblico  ministero  richiede  l'autorizzazione a procedere
          immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.
              3.  Il  giudice  sospende  il  processo  e  il pubblico
          ministero   richiede   senza   ritardo  l'autorizzazione  a
          procedere qualora ne sia sorta la necessita' dopo che si e'
          proceduto  a  giudizio  direttissimo  ovvero  dopo che sono
          state formulate le richieste previste dalla prima parte del
          comma 1. Se vi e' pericolo nel ritardo, il giudice provvede
          all'assunzione delle prove richieste dalle parti.
              4.  Quando si procede nei confronti di piu' persone per
          alcune  delle quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione
          e  questa  tarda  ad  essere  concessa,  si  puo' procedere
          separatamente    contro    gli   imputati   per   i   quali
          l'autorizzazione non e' necessaria.».
              «Art. 345 (Difetto di una condizione di procedibilita'.
          Riproponibilita' dell'azione penale). - 1. Il provvedimento
          di  archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non
          luogo   a   procedere,   anche   se  non  piu'  soggetta  a
          impugnazione,  con  i quali e' stata dichiarata la mancanza
          della   querela,   della   istanza,   della   richiesta   o
          dell'autorizzazione    a    procedere,    non   impediscono
          l'esercizio  dell'azione  penale  per  il  medesimo fatto e
          contro  la  medesima  persona  se e' in seguito proposta la
          querela,    l'istanza,   la   richiesta   o   e'   concessa
          l'autorizzazione  ovvero  se  e'  venuta meno la condizione
          personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
              2.  La stessa disposizione si applica quando il giudice
          accerta  la  mancanza  di  una condizione di procedibilita'
          diversa da quelle indicate nel comma 1.».
              «Art.  346 (Atti compiuti in mancanza di una condizione
          di  procedibilita).  -  1.  Fermo quanto disposto dall'art.
          343,  in  mancanza  di una condizione di procedibilita' che
          puo'  ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti
          di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di
          prova  e, quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere
          assunte le prove previste dall'art. 392.».