ART. 2. 1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 343 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 343 (Autorizzazione a procedere). - 1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere fa richiesta a norma dell'art. 344. 2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, e' fatto divieto di dispone il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale e' prevista l'autorizzazione medesima nonche' di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si puo' procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede. 3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona e' colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'art. 380, commi 1 e 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346. 4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati. 5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non puo' essere revocata.». - Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 344, 345 e 346 del codice di procedura penale: «Art. 344 (Richiesta di autorizzazione a procedere). - 1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione. 2. Se la persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione e' stata arrestata in flagranza il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida. 3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessita' dopo che si e' proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi e' pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti. 4. Quando si procede nei confronti di piu' persone per alcune delle quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si puo' procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria.». «Art. 345 (Difetto di una condizione di procedibilita'. Riproponibilita' dell'azione penale). - 1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non piu' soggetta a impugnazione, con i quali e' stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se e' in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione. 2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilita' diversa da quelle indicate nel comma 1.». «Art. 346 (Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilita). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 343, in mancanza di una condizione di procedibilita' che puo' ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'art. 392.».