ART. 3.
1.  L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni
caso   per   la   presentazione  di  disegni  o  proposte  di  legge,
emendamenti,  ordini  del  giorno,  mozioni  e  risoluzioni,  per  le
interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee
e  negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto
comunque  formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra
attivita'  di  ispezione,  di  divulgazione, di critica e di denuncia
politica,  connessa  alla  funzione  di parlamentare, espletata anche
fuori del Parlamento.
2.  Quando  in un procedimento giurisdizionale e' rilevata o eccepita
l'applicabilita'  dell'articolo  68, primo comma, della Costituzione,
il  giudice  dispone,  anche  d'ufficio,  se  del  caso,  l'immediata
separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.
3.  Nei  casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro
caso  in  cui  ritenga  applicabile l'articolo 68, primo comma, della
Costituzione  il  giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado
del  processo  penale,  a  norma  dell'articolo  129  del  codice  di
procedura  penale;  nel  corso  delle  indagini preliminari pronuncia
decreto  di  archiviazione  ai  sensi dell'articolo 409 del codice di
procedura  penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza
con  i  provvedimenti  necessari  alla sua definizione; le parti sono
invitate  a  precisare  immediatamente  le  conclusioni ed i termini,
previsti  dall'articolo  190  del  codice  di procedura civile per il
deposito  delle  comparse  conclusionali  e delle memorie di replica,
sono   ridotti,   rispettivamente,   a   quindici  e  cinque  giorni.
Analogamente   il   giudice   provvede  in  ogni  altro  procedimento
giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
4.   Se   non   ritiene   di   accogliere   l'eccezione   concernente
l'applicabilita'  dell'articolo  68, primo comma, della Costituzione,
proposta  da  una  delle parti, il giudice provvede senza ritardo con
ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti
alla  Camera  alla  quale  il  membro  del  Parlamento  appartiene  o
apparteneva  al  momento del fatto. Se l'eccezione e' sollevata in un
processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta
ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.
5.  Se  il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a
norma del comma 4, il procedimento e' sospeso fino alla deliberazione
della  Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla
ricezione  degli  atti  da  parte  della  Camera  predetta. La Camera
interessata  puo'  disporre  una  proroga del termine non superiore a
trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale,
il  compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti,
degli atti urgenti.
6.  Se  la  questione e' rilevata o eccepita nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli
atti al giudice, perche' provveda ai sensi dei commi 3 o 4.
7.  La  questione  dell'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione puo' essere sottoposta alla Camera di appartenenza
anche  direttamente  da  chi  assume  che il fatto per il quale e' in
corso  un  procedimento  giurisdizionale  di responsabilita' nei suoi
confronti  concerne i casi di cui al comma 1. La Camera puo' chiedere
che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.
8.  Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia
altrimenti   investita   della   questione,   la   Camera   trasmette
all'autorita'  giudiziaria  la  propria  deliberazione;  se questa e'
favorevole  all'applicazione  dell'articolo  68,  primo  comma, della
Costituzione,   il  giudice  adotta  senza  ritardo  i  provvedimenti
indicati  al  comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di
archiviazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili,  ai  procedimenti  disciplinari,  sostituita  al giudice
l'autorita'   investita   del   procedimento.   La   sospensione  del
procedimento  disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei
termini di decadenza e di prescrizione, nonche' di ogni altro termine
dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  il  testo  dell'art. 68 della Costituzione vedi
          note al titolo.
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 129 e 409 del
          codice di procedura penale:
              «Art.  129  (Obbligo  della  immediata  declaratoria di
          determinate  cause di non punibilita). - 1. In ogni stato e
          grado  del  processo, il giudice, il quale riconosce che il
          fatto  non  sussiste  o che l'imputato non lo ha commesso o
          che  il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla
          legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca
          una condizione di procedibilita' lo dichiara di ufficio con
          sentenza.
              2.  Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma
          dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
          l'imputato   non   lo  ha  commesso  o  che  il  fatto  non
          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
          il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
          a procedere con la formula prescritta.».
              «Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di
          archiviazione).  -  1.  Fuori  dei  casi  in  cui sia stata
          presentata   l'opposizione   prevista   dall'art.  410,  il
          giudice,   se   accoglie  la  richiesta  di  archiviazione,
          pronuncia  decreto  motivato  e  restituisce  gli  atti  al
          pubblico    ministero.   Il   provvedimento   che   dispone
          l'archiviazione  e' notificato alla persona sottoposta alle
          indagini  se  nel corso del procedimento e' stata applicata
          nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
              2.  Se  non  accoglie la richiesta, il giudice fissa la
          data  dell'udienza  in  camera  di  consiglio  e ne fa dare
          avviso  al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
          indagini  e  alla persona offesa dal reato. Il procedimento
          si  svolge  nelle  forme  previste  dall'art.  127. Fino al
          giorno   dell'udienza   gli   atti  restano  depositati  in
          cancelleria con facolta' del difensore di estrarne copia.
              3. Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre
          comunicazione  al  procuratore  generale presso la corte di
          appello.
              4.  A  seguito  dell'udienza,  il  giudice,  se ritiene
          necessarie  ulteriori  indagini, le indica con ordinanza al
          pubblico  ministero, fissando il termine indispensabile per
          il compimento di esse.
              5.  Fuori  del  caso  previsto  dal comma 4 il giudice,
          quando  non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone
          con   ordinanza   che,  entro  dieci  giorni,  il  pubblico
          ministero  formuli  l'imputazione.  Entro  due giorni dalla
          formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto
          l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili,
          le disposizioni degli articoli 418 e 419.
              6.  L'ordinanza  di  archiviazione  e'  ricorribile per
          cassazione solo nei casi di nullita' previsti dall'art. 127
          comma 5.».
              -  Si  riporta il testo dell'articolo 190 del codice di
          procedura civile:
              «Art.  190  (Comparse  conclusionali  e  memorie). - Le
          comparse  conclusionali  debbono essere depositate entro il
          termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla rimessione
          della  causa  al  collegio  e le memorie di replica entro i
          venti giorni successivi.
              Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice
          istruttore,  quando  rimette  la  causa  al  collegio, puo'
          fissare  un  termine  piu'  breve, comunque non inferiore a
          venti giorni.».