ART. 4.
1.  Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento
perquisizioni   personali   o   domiciliari,   ispezioni   personali,
intercettazioni,    in    qualsiasi   forma,   di   conversazioni   o
comunicazioni,  sequestri  di corrispondenza, o acquisire tabulati di
comunicazioni,   ovvero,   quando   occorre   procedere   al   fermo,
all'esecuzione   di  una  misura  cautelare  personale  coercitiva  o
interdittiva  ovvero  all'esecuzione  dell'accompagnamento  coattivo,
nonche'  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione  aventi natura
personale  e  di  ogni  altro  provvedimento privativo della liberta'
personale,     l'autorita'     competente    richiede    direttamente
l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.
2.  L'autorizzazione  e'  richiesta  dall'autorita'  che ha emesso il
provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione
del provvedimento rimane sospesa.
3.  L'autorizzazione  non e' richiesta se il membro del Parlamento e'
colto  nell'atto  di  commettere  un delitto per il quale e' previsto
l'arresto  obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una
sentenza irrevocabile di condanna.
4.  In  caso  di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare
appartiene,   la   richiesta  di  autorizzazione  perde  efficacia  a
decorrere  dall'inizio  della  successiva  legislatura  e puo' essere
rinnovata  e  presentata  alla  Camera  competente  all'inizio  della
legislatura stessa.