ART. 5.
1.  Con  l'ordinanza  prevista  dall'articolo  3,  comma  4, e con la
richiesta  di  autorizzazione  prevista  dall'articolo 4, l'autorita'
competente  enuncia il fatto per il quale e' in corso il procedimento
indicando  le  norme di legge che si assumono violate e fornisce alla
Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.