ART. 6.
1.  Fuori  dalle  ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le
indagini  preliminari,  anche  su  istanza  delle  parti  ovvero  del
parlamentare  interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in
parte,  ai  fini  del procedimento i verbali e le registrazioni delle
conversazioni  o  comunicazioni  intercettate  in qualsiasi forma nel
corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte
membri  del  Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti
nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della
riservatezza,  ne  decide,  in  camera  di  consiglio, la distruzione
integrale   ovvero   delle   parti   ritenute  irrilevanti,  a  norma
dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
2.  Qualora,  su  istanza  di una parte processuale, sentite le altre
parti  nei  termini  e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del
codice   di   procedura  penale,  ritenga  necessario  utilizzare  le
intercettazioni  o  i  tabulati  di cui al comma 1, il giudice per le
indagini  preliminari  decide con ordinanza e richiede, entro i dieci
giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro
del  Parlamento  appartiene  o  apparteneva  al  momento  in  cui  le
conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.
3.  La  richiesta  di  autorizzazione  e' trasmessa direttamente alla
Camera  competente.  In  essa  il giudice per le indagini preliminari
enuncia  il fatto per il quale e' in corso il procedimento, indica le
norme  di  legge  che si assumono violate e gli elementi sui quali la
richiesta  si  fonda, allegando altresi' copia integrale dei verbali,
delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.
4.  In  caso  di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare
appartiene,  la  richiesta  perde  efficacia  a decorrere dall'inizio
della  successiva  legislatura  e  puo' essere rinnovata e presentata
alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
5.   Se   l'autorizzazione  viene  negata,  la  documentazione  delle
intercettazioni  e'  distrutta immediatamente, e comunque non oltre i
dieci giorni dalla comunicazione del diniego.
6.  Tutti  i  verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni
acquisiti  in  violazione  del  disposto del presente articolo devono
essere  dichiarati  inutilizzabili  dal giudice in ogni stato e grado
del procedimento.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 268, comma 6, e
          269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale:
              "Art.   268   (Esecuzione  delle  operazioni).  -  1-5.
          (Omissis).
              6.  Ai  difensori  delle  parti  e' immediatamente dato
          avviso  che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e
          5,  hanno  facolta'  di  esaminare  gli atti e ascoltare le
          registrazioni  ovvero  di prendere cognizione dei flussi di
          comunicazioni   informatiche   o  telematiche.  Scaduto  il
          termine,    il   giudice   dispone   l'acquisizione   delle
          conversazioni  o dei flussi di comunicazioni informatiche o
          telematiche   indicati   dalle   parti,  che  non  appaiano
          manifestamente  irrilevanti,  procedendo  anche  di ufficio
          allo  stralcio  delle registrazioni e dei verbali di cui e'
          vietata   l'utilizzazione.   Il   pubblico  ministero  e  i
          difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
          avvisati almeno ventiquattro ore prima. (Omissis).".
              "Art.  269  (Conservazione  della documentazione). - 1.
          (Omissis).
              2.  Salvo  quanto  previsto  dall'art. 271, comma 3, le
          registrazioni  sono  conservate fino alla sentenza non piu'
          soggetta  a  impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando
          la  documentazione  non  e' necessaria per il procedimento,
          possono   chiederne   la   distruzione,   a   tutela  della
          riservatezza,  al  giudice che ha autorizzato o convalidato
          l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio
          a norma dell'art. 127.
              3.  La  distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene
          eseguita  sotto  controllo  del giudice. Dell'operazione e'
          redatto verbale.".