ART. 10. 1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero in caso di licenza globale di progetto"; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa e' tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovra' essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri".