ART. 10.
   1.  All'articolo  20  della  legge  9  luglio  1990,  n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a)  al  comma  1,  alinea,  sono  aggiunte,  in fine, le parole:
"ovvero in caso di licenza globale di progetto";
     b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
     "4-bis.  In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di
progetto,  l'impresa  e'  tenuta  a  conservare  per  cinque  anni la
documentazione  relativa  ai  materiali  forniti,  utile ad attestare
l'arrivo  a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente
legge  tale  documentazione  dovra'  essere  esibita su richiesta del
Ministero degli affari esteri".