ART. 11.
   1.    Per    quanto   attiene   ai   programmi   di   coproduzione
intergovernativa  per  la  produzione  di materiali di armamento e di
equipaggiamento  delle  Forze  armate e di polizia, gia' avviati alla
data  di  entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi
della   legge  9  luglio  1990,  n.  185,  l'operatore,  in  caso  di
concessione  di  licenza  globale  di progetto, presenta l'elenco dei
materiali  fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero
della  difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione
doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi.