ART. 12.
   1.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sono  determinate  le  condizioni per l'applicazione delle
norme  relative  al segreto di Stato e alle notizie di cui e' vietata
la  divulgazione,  ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto
11  luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della
NATO  con  i  quali  l'Italia  abbia  sottoscritto  specifici accordi
intergovernativi  in  materia  di  trasferimento e di esportazione di
materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.