ART. 13.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  29.500  euro  annui  a  decorrere dal 2003, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 17 giugno 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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