ART. 3.
   1.  Al  comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
     "c)  verso  i  Paesi  nei  cui  confronti  sia  stato dichiarato
l'embargo  totale  o parziale delle forniture belliche da parte delle
Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);";
     b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
     "d)  verso  i  Paesi  i  cui  governi sono responsabili di gravi
violazioni  delle  convenzioni  internazionali  in materia di diritti
umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o
del Consiglio d'Europa;".