ART. 4.
     1.  All'articolo  5  della  legge  9  luglio  1990, n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a)  al  comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche con
riguardo   alle   operazioni   svolte   nel   quadro   di   programmi
intergovernativi  o  a  seguito  di concessione di licenza globale di
progetto o in relazione ad esse";
     b)  al  comma  3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a
licenza  globale  di  progetto  con  l'indicazione  dei Paesi e delle
imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai
Paesi  partner  relative  a  programmi  a  partecipazione  italiana e
sottoposti al regime della licenza globale di progetto";
     c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
     "3-bis.  I  titolari  di  licenza globale di progetto forniscono
annualmente  al Ministero degli affari esteri una relazione analitica
sulle   attivita'   espletate  sulla  base  della  licenza  ottenuta,
corredata   dai   dati   su  tutte  le  operazioni  effettuate.  Tale
documentazione  e'  parte  integrante della relazione di cui al comma
1".